COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 28 Febbraio 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale b) Deferimento da parte della Procura Federale della sig.ra CERON Marina, già Vice presidente della F.C. SUNO ed attualmente dirigente della A.S.D. SUNESE, per illecito sportivo, nonché della società A.S.D. SUNESE a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte alla propria dirigente

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 28 Febbraio 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale b) Deferimento da parte della Procura Federale della sig.ra CERON Marina, già Vice presidente della F.C. SUNO ed attualmente dirigente della A.S.D. SUNESE, per illecito sportivo, nonché della società A.S.D. SUNESE a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte alla propria dirigente La Procura Federale ha deferito a codesta Commissione Disciplinare la sig.ra Ceron Marina per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 21 comma 4 delle NOIF, avendo contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva per essere entrata nei ruoli dirigenziali della A.S.D. SUNESE in data 1.7.2006, pur risultando ancora, quantomeno sino al 22.9.2006, tesserata per la F.C. SUNO con la carica di vice presendente. Ha inoltre deferito la società A.S.D. SUNESE per rispondere ai sensi dell’art. 4 comma 2 (già art. 2 comma 4) C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte al proprio dirigente. All’udienza del 22.2.2008 avanti la Commissione Disciplinare, composta dal Presidente avv. Paolo Pavarini, dal Vice Presidente avv. Alfredo Repetti e dal componente Avv. Luca Giabardo, compariva la sig.ra Ceron Marina, la quale ribadiva di avere cessato ogni rapporto con la società SUNO già a far data da mese di aprile 2006 e di non avere infatti sottoscritto la propria nomina quale vice presidente della società relativamente alla stagione sportiva 2006/2007, ritenendo di essere decaduta automaticamente da tale carica al termine della stagione sportiva; compariva altresì il presidente della società SUNESE, non in carica all’epoca dei fatti oggetto di contestazione, affermando che la nuova dirigenza era completamente all’oscuro di quanto accaduto. Il presidente in carica della F.C. SUNO inviava una comunicazione a mezzo fax con la quale esprimeva la propria solidarietà alla SUNESE e confidava in una assoluzione della stessa. La Procura Federale, rappresentata dal sostituto procuratore avv. Paola D’Orsogna, concludeva richiedendo per la sig.ra Ceron mesi tre di inibizione e per la società SUNESE Euro 500,00 di ammenda. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La F.C. SUNO inviava un esposto alla FIGC, Comitato Regionale Piemonte/Valle D’Aosta con il quale richiedeva di verificare la posizione del proprio vice presidente, sig.ra Ceron Marina, affermando che stessa era stata inserita nel Consiglio Direttivo della A.S.D. SUNESE con la qualifica di consigliere per la stagione sportiva 2006/2007. Il Comitato Regionale Piemonte e V.A. trasmetteva quindi la pratica all’attenzione della Procura Federale, la quale sulla base degli accertamenti compiuti dall’Ufficio Indagini riteneva realizzata la violazione dell’art. 1 CGS, dal momento che le dimissioni della sig.ra Ceron dalla carica di vice presidente della società SUNO risultavano dimostrate soltanto a far data dal 22.9.2006, contestualmente alla sottoscrizione di una scrittura privata con la quale veniva definito un contenzioso tra la società stessa e la propria vice presidente, allorquando la stessa risultava già avere già assunto, con decorrenza dal 1.7.2006, la carica di consigliere della società SUNESE. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione Disciplinare, alla luce delle risultanze istruttorie, ritiene incontestabilmente acclarate le violazioni ascritte alla sig.ra Ceron Marina. Sono agli atti la domanda di iscrizione della A.S.D. SUNESE alla stagione sportiva 2006/2007 contenente l’indicazione della sig.ra Ceron – dalla stessa sottoscritta - quale consigliere della società, lo statuto della società Suno che all’art. 18 prevede la permanenza in carica per tre anni del consiglio direttivo, la domanda di iscrizione della F.C. SUNO alla stagione sportiva 2006/2007 con indicazione della sig.ra Ceron quale vice presidente della società, la scrittura privata sottoscritta dalla società SUNO e dalla sig.ra Ceron in data 22.9.2206 con la quale quest’ultima ha rassegnato le proprie dimissioni dal consiglio direttivo contestualmente alla firma della scrittura. Pur non avendo la sig.ra Ceron provveduto a sottoscrivere la domanda di iscrizione della società SUNO alla stagione sportiva 2006/2007, il fatto che la stessa abbia accettato di far parte del consiglio direttivo della SUNESE prima di formalizzare le proprie dimissioni dalla carica di vice presidente della società SUNO, integra in ogni caso una condotta superficiale e contraria al dovere della probità e correttezza sportiva, in violazione delle normative Federali. Non v’è dubbio quindi che tale comportamento debba essere sanzionato, anche se il periodo relativamente breve di doppio tesseramento ed il fatto che tale circostanza si sia verificata tra la fine di una stagione sportiva e l’inizio di quella successiva, giustifica l’applicazione di una sanzione maggiormente contenuta rispetto a quella richiesta dal Procuratore Federale; pacifica risulta altresì la responsabilità oggettiva della società SUNESE ai sensi delle vigenti normative in materia di giustizia sportiva. In base alle suesposte argomentazioni la Commissione Disciplinare COSI’ DELIBERA - Inibisce per mesi uno la sig.ra Ceron Marina, consigliere della A.S.D. SUNESE; - Commina alla società A.S.D. SUNESE, a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti ascritti al suo consigliere, la sanzione dell’ammenda di € 200,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it