COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 27 Febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.4. RICORSO F.C.D. 1919 CADORE Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 45 del 13/2/2008 e 46 del 20/2/2008 – Inibizione sino al 30/3/2008 Dirigente Giacomelli Maurizio – Camp. 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 27 Febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.4. RICORSO F.C.D. 1919 CADORE Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 45 del 13/2/2008 e 46 del 20/2/2008 – Inibizione sino al 30/3/2008 Dirigente Giacomelli Maurizio – Camp. 2^ Categoria La Società F.C.D. 1919 Cadore ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata con il Comunicato del C.R. Veneto n. 46 del 20/2/2008, con la quale é stata assunta la sanzione della inibizione sino al 30/6/2008 a carico del dirigente Giacomelli Maurizio “perché, dopo essere entrato sul terreno di giuoco senza l'autorizzazione arbitrale, offendeva ripetutamente il Direttore di gara, assumendo successivamente un atteggiamento gravemente irriguardoso nei confronti dello stesso. Sanzione aggravata in relazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 2° lett. a - c del C.G.S., in quanto il Dirigente in questione era indicato in distinta in qualità di Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra F.C.D. 1919 Cadore pur essendo in atto un provvedimento di inibizione temporanea a suo carico”. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente ha rilevato che il Giudice Sportivo, con il Comunicato del C.R. Veneto n. 46 del 20/2/2008 ha provveduto, dopo avere effettuato un controllo, a ridimensionare il provvedimento a carico del Sig. Giacomelli Maurizio (1919 Cadore – Dirigente) in quanto nessun provvedimento gli era stato in precedenza inflitto, afferendo il provvedimento stesso ad un omonimo dirigente appartenente ad altra Società, così ridimensionando l’inibizione assunta nei confronti del Sig. Giacomelli Maurizio (1919 Cadore), riconducendola al 30/3/2008; letto il ricorso proposto dalla F.C.D. 1919 Cadore; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il dirigente Giacomelli Maurizio (1919 Cadore), che ha decisamente negato ogni addebito a suo carico ed in particolare, ha fatto presente di non aver mai offeso l’arbitro né prima, né durante, né dopo l’allontanamento dal terreno di gioco; sentito altresì per le vie brevi l’arbitro; rilevato che dallo stesso referto arbitrale alcune circostanze poste a base del provvedimento sanzionatorio impugnato non risultano essere state esattamente percepite dal direttore di gara; ritenuto, quindi, che pur dovendosi inquadrare la fattispecie nell’ambito di un atteggiamento irrispettoso della direzione arbitrale, non possono essere affermati con certezza i presupposti della gravità e dell’offensività P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla F.C.D. 1919 Cadore; • di ridurre al 10/3/2008 la sanzione dell’inibizione a carico del dirigente Giacomelli Maurizio. • di accreditare la tassa reclamo versata.
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