COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 28 Febbraio 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale c) Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor SEGATO Roberto, dirigente accompagnatore della Società MASSERANO BRUSNENGO 2000 e della società MASSERANO BRUSNENGO per rispondere rispettivamente il primo della violazione di cui agli art. 39 N.O.I.F e 1 comma 1 C.G.S. e la Società della violazione di cui all’art. 4 comma 4 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 28 Febbraio 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale c) Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor SEGATO Roberto, dirigente accompagnatore della Società MASSERANO BRUSNENGO 2000 e della società MASSERANO BRUSNENGO per rispondere rispettivamente il primo della violazione di cui agli art. 39 N.O.I.F e 1 comma 1 C.G.S. e la Società della violazione di cui all’art. 4 comma 4 C.G.S. Con atto del 918 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione il sig. SEGATO Roberto, dirigente accompagnatore dell’U.S.D. MASSERANO BRUSNENGO 2000, per avere, in occasione delle gare 3132007 MASSERANO BRUSNENGO 2000 - SALUSSOLA e 1032007 SAN LORENZO – MASSERANO BRUSNENGO valide per il campionato Provinciale di Biella cat. Esordienti, utilizzato, in violazione delle norme in oggetto indicate, il giovane calciatore BIANCHETTO Mattia, privo di tesseramento e di valida certificazione medica, con il falso nome di CASTENETTO Samuele nonché la Società medesima a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti ascrivibili al proprio dirigente. Il presente procedimento trae origine da una lettera, inviata il 1247 al Comitato Locale di Biella, dal sig. Giorgio GHELLI, padre del minore Jacopo, (tesserato per il MASSERANO BRUSNENGO cat. Giovanissimi) con la quale si comunicava che, nella gara valida per il Campionato Esordienti, disputata in casa contro il SALUSSOLA in data 3132007, il MASSERANO BRUSNENGO schierava come portiere il giovane BIANCHETTO Mattia con il falso nome di CASTENETTO Samuele, calciatore effettivamente tesserato ma all’epoca infortunato. Nel corso delle indagini svolte dalla Procura Federale istruttoria, venivano interrogati tutti i protagonisti della vicenda ad eccezione del CASTENETTO. In particolare l’esponente ed il figlio confermavano il fatto come riportato nella lettera-esposto. Il dirigente accompagnatore della società incolpata, sig. SEGATO ammetteva i fatti confessando di aver commesso la medesima irregolarità in occasione della gara SAN LORENZO – MASSERANO BRUSNENGO disputata il 1032007. Il medesimo giustificava tale condotta con la carenza di giocatori a disposizione all’epoca dei fatti. Nella seduta 2222008, avanti a questa Commissione è comparsa l’avv. Paola D’ORSOGNA in rappresentanza della Procura Federale. Il sig. SEGATO Roberto e la Società MASSERANO BRUSNENGO, regolarmente convocati, non sono comparsi. Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva l’applicazione delle sanzioni dell’inibizione per tre mesi a carico del sig. SEGATO e dell’ammenda di € 200 a carico della Società MASSERANO BRUSNENGO. MOTIVI DELLA DECISIONE Entrambe le condotte addebitate al dirigente responsabile della società incolpata sono state accertate nel corso delle indagini attraverso l’audizione delle persone informate, l’acquisizione di documenti e, soprattutto le ammissioni del SEGATO. Nessun dubbio che il comportamento tenuto dal dirigente accompagnatore del MASSERANO BRUSNENGO 2000 in occasione della due gare sopra indicate, costituisca una palese inottemperanza ai doveri di lealtà, probità e correttezza sportiva gravanti su tutti i tesserati oltrechè un pessimo insegnamento per i giovanissimi calciatori nel cui campionato dette condotte sono state poste in essere. Appare pertanto equa e commisurata alla gravità del fatto la sanzione dell’inibizione per tre mesi richiesta dalla Procura Federale a carico del SEGATO. Del pari congrua appare l’ammenda di € 200 richiesta a carico della Società chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva in ragione della condotta tenuta dal proprio dirigente accompagnatore. P. Q. M. La Commissione Disciplinare applica al signor SEGATO Roberto la sanzione dell’inibizione per tre mesi ed alla Società MASSERANO BRUSNENGO la sanzione dell’ammenda per € 200 (duecento).
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