COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 28 Febbraio 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale d) Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor MORINA Ezio

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 28 Febbraio 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale d) Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor MORINA Ezio La Commissione Disciplinare della F.I.G.C. del Comitato Regionale del Piemonte e V.d.A. si è riunita in data odierna per la celebrazione del procedimento disciplinare a carico del signor Ezio MORINA, deferito dall’Ill.ma Procura Federale per la violazione dei doveri di lealtà e correttezza di cui all’art. 1 del C.G.S. con riferimento specifico a quanto previsto dall’art. 40 comma 3 lett. C) del regolamento associativo arbitrale. In particolare, al MORINA - al tempo dei fatti membro dell’A.I.A. - è stato contestato di aver rivestito la qualità di socio accomandatario nella società “EVENTI SAS” che svolgeva, nel medesimo periodo, attività di carattere commerciale a scopo di lucro interessante il settore calcistico e trattenere rapporti esclusivi o, comunque, preferenziali con soggetti che rivestono incarichi formali nell’ambito della società calcistica della Juventus F.C., oltre che con i clubs della tifoseria bianconera. Tale situazione, a giudizio della Procura Federale, configura una incompatibilità in violazione delle norme già sopra ricordate. E’ stato dunque fissato il presente giudizio, le parti sono state ritualmente citate ed è comparsa all’odierna udienza la dott.ssa Paola D’Orsogna, in rappresentanza della Procura Federale. E’ quindi comparso il signor Ezio MORINA, unitamente al proprio avvocato Andrea CIANCI, difensore nominato con atto scritto depositato in data odierna. Il Presidente della C.D. dà quindi lettura del capo d’incolpazione (già noto alle parti) e riassume brevemente i termini della questione. E’ stata data quindi la parola al Procuratore Federale che ha illustrato sinteticamente le ragioni del deferimento ed ha chiesto che il MORINA fosse giudicato responsabile della violazione contestata e che gli fosse irrogata una squalifica di mesi 6. E’ stata infine data la parola al MORINA – che ha richiamato quanto già riferito all’organo inquirente nel corso delle indagini – ed ha quindi preso la parola l’avv. Andrea CIANCI che ha illustrato le ragioni che dovevano portare all’archiviazione del procedimento ovvero al contenimento della sanzione nei minimi, sottolineando che la società in realtà non ha mai conseguito risultati economicamente positivi, anzi chiudendo sempre in perdita; che lo scopo del contatto del MORINA con la Juventus F.C. era quello di essere messo in contatto con le società fornitrici dei gadget che la società EVENTI SAS consegnava con il c.d. “Kit del tifoso”; che in sostanza non di una vera e propria incompatibilità si sarebbe trattato e che in ogni caso il fatto era modesto, sottolineando la gravità della sanzione richiesta della procura rispetto a quanto emerso. Si è poi sottolineato che la lettera del febbraio 2007 del MORINA, che informava il Presidente dell’AIA di questa situazione, sarebbe prova e riscontro della incompatibilità, rilevata, seppur tardivamente, persino dal MORINA stesso (questo il giudizio della Procura); dal versante difensivo tale informazione è invece prova dello scrupolo e della lealtà e correttezza del MORINA nei confronti dell’Associazione. A questo proposito il MORINA – a domanda del collegio – ha precisato di aver spontaneamente informato l’Associazione Arbitri di tale situazione di incompatibilità, sebbene l’Associazione fosse stata già raggiunta da lettere e segnalazioni di varia natura su tale problema, che l’avevano convinta ad aprire un’istruttoria a carico del MORINA stesso. Tutto ciò premesso, ritiene il collegio che in effetti la violazione sia pacifica e che il MORINA meriti una sanzione. La società “EVENTI SAS” era stata costituita nel 2005 ed aveva conseguito dei numeri di tutto rispetto: si pensi che solo nel primo anno di attività vi erano state 37.000 adesioni, mentre nel secondo anno di attività le adesioni erano state 25.000. Al di là del dato economico (nemmeno così trascurabile, posto che la società vendeva una tessera per un importo pari a 12 € che dava diritto a ricevere appunto il “kit del tifoso” comprendente magliette della Juventus ed altri gadget) è qui in discussione non tanto la lesione effettiva o meno del bene giuridico tutelato, ma una norma che mira a prevenire delle situazioni che sono in astratto giudicate contrarie ai principi di lealtà e correttezza. Il MORINA avrebbe dovuto – anche e soprattutto per la lunga militanza nel settore – rappresentarsi fin dall’origine la potenziale incompatibilità tra la propria posizione di membro dell’AIA e la posizione rivestita all’interno di una società che – indipendentemente dai risultati – aveva in animo di conseguire un lucro; ed aveva come obiettivo anche l’intrattenimento di rapporti esclusivi o preferenziali con soggetti che rivestono cariche formali all’interno di nota società del calcio anche professionistico. Alla Commissione Disciplinare pare dunque di dover sanzionare il MORINA. Può certamente essere accolta la subordinata richiesta dell’avv. CIANI di contenimento della sanzione: il fatto non è particolarmente grave; vi è stata certamente un ravvedimento del MORINA, individuabile nella comunicazione del 2 febbraio 2007 che informava i vertici dell’AIA di tale situazione, pur sottolineando il suo interesse primario di voler continuare a far parte dell’AIA stessa. P.Q.M. La C.D. Infligge la squalifica per mesi uno al MORINA Ezio.
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