COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 19/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale c) Reclamo della Società NUOVO REAL BORGARO in riferimento alla regolarità della gara NUOVO REAL BORGARO – LA CHIVASSO dell’8.2.2009 valida per il Campionato di Prima categoria – Girone D

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 19/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale c) Reclamo della Società NUOVO REAL BORGARO in riferimento alla regolarità della gara NUOVO REAL BORGARO – LA CHIVASSO dell’8.2.2009 valida per il Campionato di Prima categoria – Girone D In data 8.2.2009 la ricorrente inviava al Presidente della LND, Carlo Tavecchio, e per conoscenza a codesta Commissione Disciplinare, reclamo con il quale chiedeva la ripetizione della gara in questione. In data 9.2.2009 faceva seguire al reclamo un’integrazione a correzione del medesimo ed in data 13.2.2009 un’ulteriore memoria difensiva. A prescindere dalla considerazione che il reclamo e le varie e successive integrazioni andavano dirette al Giudice Sportivo (competente ratione materiae), esso è in ogni caso inammissibile in quanto non vi è prova in atti che esso sia stato inviato anche alla società avversaria come invece imposto dal CGS nel caso di specie (art.46) P.Q.M. la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il ricorso in oggetto. Pone a carico della società NUOVO REAL BORGARO la tassa di reclamo non risultando versata.
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