COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 19/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Deferimento da parte della Procura Federale del sig. VARETTO Mario, Presidente della Società USD GASSINOSANRAFFAELE, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 38 comma 4 N.O.I.F., nonché della società USD GASSINOSANRAFFAELE a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio presidente ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 19/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Deferimento da parte della Procura Federale del sig. VARETTO Mario, Presidente della Società USD GASSINOSANRAFFAELE, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 38 comma 4 N.O.I.F., nonché della società USD GASSINOSANRAFFAELE a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio presidente ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 5.12.2008 la Procura Federale deferiva al giudizio di codesta Commissione Disciplinare per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, il sig. VARETTO Mario, presidente della USD GASSINOSANRAFFAELE, consentendo che il sig. Carmelo Gaspare Lucà, tecnico iscritto nei ruoli del Settore Tecnico nonché segretario regionale AIAC Piemonte Valle D’Aosta, tesserato nella stagione sportiva 2007/2008 in qualità di dirigente per la ASD LEINI’ CALCIO, partecipante al Campionato Juniores Regionale girone D Piemonte nella quale aveva svolto l’attività di allenatore, svolgesse nella stessa stagione sportiva attività di allenatore per la USD GASSINO SANRAFFAELE, partecipante al Campionato Promozione Regionale Piemonte e Juniores Regionale; deferiva altresì la USD GASSINOSANRAFFAELE a titolo di responsabilità diretta per le violazioni addebitate al suo presidente. All’udienza del 6.2.2009, avanti alla Commissione Disciplinare, comparivano l’avv. Paolo Pronzato in rappresentanza della Procura Federale ed il sig. Varetto Mario, in proprio ed in qualità di presidente della USD GASSINO SANRAFFAELE. Informato il sig. Varetto della possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell’articolo 23 CGS (applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti), il medesimo richiedeva procedersi con il giudizio, ritenendo di non avere commesso alcun illecito ed esponendo che il sig. Lucà non aveva mia allenato alcuna squadra della GASSINO SANRAFFAELE, ed era stato utilizzato soltanto quale consulente, data la sua esperienza nel settore; il Procuratore Federale concludeva con la richiesta di applicazione delle sanzioni dell’inibizione per mesi sei al sig. Varetto e dell’ammenda di € 500,00 alla società GASSINOSANRAFFAELE. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione Disciplinare, alla luce delle risultanze del presente procedimento, ritiene incontestabilmente acclarate le violazioni ascritte al sig. Mario Varetto. Al di là dell’imprecisione compiuta dalla Procura federale nell’atto di deferimento, laddove si è contestato al presidente della società GASSINO SANRAFFAELE di avere consentito al sig. Lucà lo svolgimento dell’attività di “allenatore”, anziché quella di “direttore tecnico”, come doveva essere contestato dall’esame degli atti, è necessario ricordare che l’art. 38 comma 4 NOIF impedisce ai “tecnici” di tesserarsi o di svolgere alcuna attività per più di una società nella stessa stagione sportiva, e che l’art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico individua al primo posto dei “tecnici” delle società calcistiche proprio la figura del direttore tecnico. Orbene, dall’esame degli atti risulta che il sig. Lucà all’inizio della stagione sportiva 2007/2008 svolgeva l’attività di direttore sportivo per la ASD LEINI’ CALCIO; il presidente della GASSINOSANRAFFAELE ha quindi inviato la comunicazione 22.12.2008, agli atti del procedimento, nella quale testualmente dichiara: “il sig. Lucà Carmelo dal 10 dicembre 2007 al 15 maggio 2008 non ha svolto attività di allenatore per nessuna delle squadre della mia società sportiva, ma bensì ricopriva l’incarico di consulente tecnico”. In sede di audizione avanti alla Commissione Disciplinare, il sig. Varetto ha quindi ribadito tale circostanza, affermando di avere chiesto al sig. Lucà “se mi dava una mano a trovare allenatori per il settore giovanile ….tale è stato il compito che gli ho affidato….il sig. Lucà assisteva dall’esterno e in maniera sporadica agli allenamenti e operava quale consulente”. A prescindere dal fatto che il sig. Lucà potesse o meno considerarsi direttore tecnico della GASSINO SANRAFFAELE, risulta quindi provato lo svolgimento da parte del sig. Lucà dell’attività di consulente per la società stessa, in violazione di quanto prescritto dall’art. 38 comma 4 NOIF. Non v’è dubbio che il sig. Mario Varetto abbia posto in essere una condotta contraria ai principi di correttezza e probità sportiva, utilizzando un consulente che nella stessa stagione sportiva aveva già svolto attività di direttore tecnico per altra società; tale condotta deve quindi essere sanzionata, così come deve rispondere della violazione anche la GASSINO SANRAFFAELE a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al suo presidente. In base alle suesposte argomentazioni la Commissione Disciplinare COSI’ DELIBERA - Commina al sig. Mario Varetto, presidente della USD GASSINOSANRAFFAELE, la sanzione dell’inibizione per mesi cinque ovverosia fino al 12 luglio 2009. - Commina alla USD GASSINOSANRAFFAELE la sanzione dell’ammenda di € 300,00.
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