COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 19/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori TAVELLA Francesco, calciatore, MIGLIORINI Giuseppe e LEONARDI Remo rispettivamente dirigente e segretario della società A.S.D. MARANO, e della società A.S.D. MARANO per rispondere rispettivamente il primo della violazione di cui all’art. 1 C.G.S. in via autonoma ed in relazione art. 39 comma 2 N.O.I.F e art. 10 C.G.S (già art. 8 C.G.S. ante 117).; il secondo della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. il terzo della violazione di cui all’art. 1 C.G.S. in via autonoma ed in relazione art. 39 comma 2 N.O.I.F e art. 10 C.G.S (già art. 8 C.G.S. ante 117); la Società della violazione di cui all’art. 4 comma 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 19/02/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori TAVELLA Francesco, calciatore, MIGLIORINI Giuseppe e LEONARDI Remo rispettivamente dirigente e segretario della società A.S.D. MARANO, e della società A.S.D. MARANO per rispondere rispettivamente il primo della violazione di cui all’art. 1 C.G.S. in via autonoma ed in relazione art. 39 comma 2 N.O.I.F e art. 10 C.G.S (già art. 8 C.G.S. ante 117).; il secondo della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. il terzo della violazione di cui all’art. 1 C.G.S. in via autonoma ed in relazione art. 39 comma 2 N.O.I.F e art. 10 C.G.S (già art. 8 C.G.S. ante 117); la Società della violazione di cui all’art. 4 comma 2 C.G.S. Con atto del 3092008 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione, nelle loro rispettive qualità, il sig. TAVELLA per avere egli stesso firmato in vece della madre la lista di trasferimento relativa a sé medesimo, il sig. MIGLIORINI per aver preteso dal calciatore DE MIZIO Alessandro e dal di lui padre DE MIZIO Enrico la somma di € 2000per la concessione della lista di trasferimento ad altra società e, state il rifiuto di questi ultimi, aver chiesto ed ottenuto dalla società SPARTA VESPOLATE la somma € 600 per la concessione della lista di trasferimento, a titolo temporaneo, del calciatore DE MIZIO dalla società A.S.D. MARANO a tale ultima Società, nonché per aver tenuto la medesima condotta in ordine al trasferimento del calciatore TAVELLA Francesco dal MARANO al GALLIATE; il sig. LEONARDI per aver quanto meno omesso di verificare l’autenticità delle sottoscrizioni dei genitori dei calciatori TAVELLA e DI SCIORIO apposte sulle liste di trasferimento ad essi relative. La società MARANO per responsabilità oggettiva nel comportamento ascritto al proprio dirigente e al proprio segretario. Il presente procedimento trae origine da una lettera inviata in data 2692007 al Presidente del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta dal sig. Enrico DE MIZIO, padre del calciatore minorenne Alessandro DE MIZIO, in cui ci si doleva di aver sottoscritto, nonostante le assicurazioni ricevute sul carattere temporaneo del trasferimento dal NOVARA CALCIO, un vincolo pluriennale per la A.S.D. MARANO. Il sig. Enrico DE MIZIO riferiva altresì che, al termine della stagione, per concedere il richiesto svincolo al proprio figlio, i dirigenti del MARANO gli avrebbero richiesto una somma pari ad € 2000. In esito alle indagini svolte dalla Procura Federale, che si estendevano anche ai trasferimenti di altri giocatori del MARANO, mentre non emergeva alcunché di illecito nel trasferimento del DE MIZIO dal NOVARA al MARANO, si accertava che il giocatore medesimo era stato effettivamente ceduto a titolo temporaneo alla società SPARTA VESPOLATE per € 600 e che analoga condotta era stata tenuta nella cessione del giocatore TAVELLA Francesco al GALLIATE. Si accertava, infine che le firme apposte sulle liste di trasferimento dalle madri dei calciatori minorenni TAVELLA e DI SCIORIO erano apocrife. Nella seduta 16102009, avanti a questa Commissione sono comparsi l’avv. Stefano PAPA in rappresentanza della Procura Federale, il sig. TAVELLA Francesco accompagnato dal padre sig. TAVELLA Nicola, il sig. LEONARDI, nelle loro rispettive qualità sopra specificate, il sig.. GIBBIN Alfredo in qualità di Presidente della A.S.D. MARANO, nonché l’avv. Gianluigi GARONE in qualità di difensore del MIGLIORINI del LEONARDI e della Società MARANO Preliminarmente, il Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva i presenti della possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell’articolo 23 CGS (applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti). Il solo TAVELLA dichiarava di aderire alla proposta formulata dal Procuratore Federale. Veniva pertanto concordata tra le parti a carico del sig. TAVELLA la sanzione della squalifica per mesi uno e giorni dieci. A carico degli altri incolpati, il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti chiedeva l’applicazione delle seguenti sanzioni: mesi sei di inibizione per il LEONARDI, mesi sei di inibizione per il MIGLIORINI, ammenda per € 900 per la società MARANO. Il difensore dei tesserati e Società deferiti insisteva per l’audizione dei testimoni indicati nella lista preventivamente depositata. La Commissione Disciplinare ammetteva i testimoni rinviando la procedura alla seduta del 3019. All’udienza indicata la procedura veniva ulteriormente differita al giorno 1329 in ragione dell’impedimento a presenziare documentato dal sig. GIBBIN. Nella seduta sopra indicata il testimone MASSARO Antonio, il MIGLIORINI, il LEONARDI ed il GIBBIN rendevano dichiarazioni come da verbale. All’esito il Procuratore Federale modificava le proprie conclusioni unicamente in relazione alla posizione del MIGLIORINI, a carico del quale chiedeva l’applicazione della sanzione di mesi nove di inibizione, richiamando, nel resto quanto proposto nel corso della prima seduta. La difesa contestava la ricostruzione dei fatti operata dalla Procura evidenziando l’inesistenza di prove a carico del MIGLIORINI e chiedeva che il dirigente fosse assolto da ogni addebito. Quanto al LEONARDI, rilevava che la condotta del medesimo si è concretizzata in un omesso controllo e, mutuando il concetto di causalità nei reati omissivi previsto dall’art.40 del codice penale, sosteneva che non è previsto nella normativa federale alcun dovere di effettuare quel tipo di verifica, pertanto non sarebbe configurabile la violazione in contestazione. In subordine chiedeva contenersi le eventuali sanzioni nei minimi previsti dal C.G.S. MOTIVI DELLA DECISIONE In riferimento alla posizione del TAVELLA, considerato l’accordo intercorso tra le parti, ritenuto che non vi sono elementi atti ad escludere la sussistenza della responsabilità del tesserato, valutata la congruità della sanzione concordata, va deliberata l’applicazione della sanzione proposta. In relazione al MIGLIORINI al quale, va ricordato, viene addebitato di aver richiesto denaro ai genitori dei tesserati DE MIZIO e TAVELLA in cambio dello svincolo, appare provata la responsabilità solo in riferimento al primo episodio. Le accuse del sig. DE MIZIO Enrico già incluse nella lettera-esposto che ha attivato il presente procedimento sono state precisate e circostanziate in data 3112008 in sede di indagini:: “…Quando infine ho chiesto cosa potevo fare per disporre di mio figlio, come meglio ritenevo opportuno, il sig. MIGLIORINI dichiarava che, versando alla società MARANO duemila euro, cifra che la suddetta società avrebbe versato al NOVARA per l’acquisto del cartellino, avrebbe svincolato il ragazzo” Ulteriori conferme del fatto sono ravvisabili nelle dichiarazioni del DI SCIORIO Gianluca che riferisce di una telefonata intercorsa tra il MIGLIORINI ed il proprio padre in cui veniva formulata analoga richiesta (cfr verb. dich. 828) e nelle dichiarazioni dello stesso dirigente incolpato che ammette di aver avuto rapporti solo con il del DE MIZIO. Non è, pertanto, verosimile che il padre del calciatore si sia determinato ad inviare un esposto alla Federazione inventandosi tutto quanto e che un altro calciatore riferisca come avvenuto un episodio analogo.. Viceversa, le contrastanti dichiarazioni rese dai TAVELLA (il giovane calciatore sembrerebbe individuare nel MASSARO il latore della richiesta) unitamente alla deposizione del MASSARO medesimo che, in quanto non tesserato, non gode di attendibilità piena ma che comunque ha esaustivamente chiarito il proprio ruolo di sponsor della società e, in qualche modo, di intermediario tra il calciatore e il MARANO portano a non ritenere provato il fatto. Non è infatti verosimile che il MIGLIORINI di fronte a terze persone si sia lasciato andare a richieste tanto esplicite ed inoltre, avuto riguardo all’ambigua condotta tenuta dal calciatore in occasione della firma da parte della madre della propria lista di trasferimento, va riconosciuto che anche la condotta del calciatore e del padre del medesimo non è esente da rilievi In relazione al LEONARDI va affermata la responsabilità del segretario incolpato per le violazioni contestate. Si deve tuttavia osservare che è condivisibile,. quanto meno nelle premesse, la chiara ed attenta impostazione difensiva. Si è già detto della scarsa attendibilità delle dichiarazioni del TAVELLA che sembrerebbe attribuire al segretario il ruolo di vero e proprio istigatore della contraffazione. Viceversa, quanto riferito dal DI SCIORIO non è incompatibile con la prassi normale dichiarata dal LEONARDI alla Commissione Disciplinare. E’ corretto quindi affermare che la condotta accertata, attesa la falsità delle firme delle madri dei due calciatori, si è risolta in un omesso controllo o, meglio, nell’omessa adozione di cautele atte a garantire l’autenticità delle firme apposte sui documenti. Mera condotta omissiva, dunque, che, come acutamente prospettato, anche ai fini disciplinari assume rilevanza solo allorquando si traduce nella violazione di un obbligo giuridico a tenere una condotta diversa. Senonchè è di tutta evidenza che l’omissione descritta, in riferimento alla corretta manifestazione di volontà di tesserati minorenni, costituisce una grave negligenza. Il presente procedimento, soprattutto avuto riguardo alla posizione del NOVARA CALCIO, è sintomatico di quali e quante controversie possono verificarsi per equivoci sulla consapevolezza della propria situazione e corretta manifestazione di volontà da parte dei minori. Per contro va riconosciuto che l’adozione di cautele atte a garantire la regolarità di documenti rientra nell’ordinaria diligenza di chi forma ed utilizza atti scritti. Il dovere di diligenza nell’espletamento delle proprie mansioni, in questo caso, di segretario va quindi considerato connaturato ai doveri di lealtà correttezza e probità incombenti su tutti i tesserati a norma dell’art. 1 C.G.S. L’accertata responsabilità dei due dirigenti incolpati comporta la responsabilità oggettiva della Società di appartenenza. Passando al trattamento sanzionatorio, le considerazioni che precedono inducono a contenere il giudizio di gravità dei fatti accertati e, pertanto, si stima equo infliggere al MIGLIORINI la sanzione dell’inibizione per mesi tre, al LEONARDI la sanzione dell’inibizione per mesi due, ed alla società MARANO la sanzione dell’ammenda per € 500. P. Q. M. La Commissione Disciplinare - applica, a norma dell’art.23 C.G.S., a carico del sig. TAVELLA Francesco la sanzione della squalifica per mesi uno e giorni dieci. - dichiara il sig. MIGLIORINI Giuseppe responsabile delle violazioni ascritte, limitatamente all’episodio DE MIZIO, e per l’effetto infligge all’incolpato la sanzione dell’inibizione per mesi tre; - dichiara il sig. LEONARDI Remo responsabile delle violazioni ascritte e, per l’effetto, infligge al medesimo la sanzione dell’inibizione per mesi due - dichiara la Società A.S.D. MARANO oggettivamente responsabile per le condotte ascritte ai propri dirigenti e tesserati e, per l’effetto, infligge alla medesima la sanzione dell’ammenda per € 500.
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