• Stagione sportiva: 2008/2009
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 19/02/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
b) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori TAVELLA Francesco, calciatore, MIGLIORINI Giuseppe e LEONARDI Remo rispettivamente dirigente e segretario della società A.S.D. MARANO, e della società A.S.D. MARANO per rispondere rispettivamente il primo della violazione di cui all’art. 1 C.G.S. in via autonoma ed in relazione art. 39 comma 2 N.O.I.F e art. 10 C.G.S (già art. 8 C.G.S. ante 11 7).; il secondo della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. il terzo della violazione di cui all’art. 1 C.G.S. in via autonoma ed in relazione art. 39 comma 2 N.O.I.F e art. 10 C.G.S (già art. 8 C.G.S. ante 11 7); la Società della violazione di cui all’art. 4 comma 2 C.G.S.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 19/02/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
b) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori TAVELLA Francesco, calciatore, MIGLIORINI Giuseppe e LEONARDI Remo rispettivamente dirigente e segretario della società A.S.D. MARANO, e della società A.S.D. MARANO per rispondere rispettivamente il primo della violazione di cui all’art. 1 C.G.S. in via autonoma ed in relazione art. 39 comma 2 N.O.I.F e art. 10 C.G.S (già art. 8 C.G.S. ante 11 7).; il secondo della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. il terzo della violazione di cui all’art. 1 C.G.S. in via autonoma ed in relazione art. 39 comma 2 N.O.I.F e art. 10 C.G.S (già art. 8 C.G.S. ante 11 7); la Società della violazione di cui all’art. 4 comma 2 C.G.S.
Con atto del 3092008 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa
Commissione, nelle loro rispettive qualità, il sig. TAVELLA per avere
egli stesso firmato in vece della madre la lista di trasferimento
relativa a sé medesimo, il sig. MIGLIORINI per aver preteso dal
calciatore DE MIZIO Alessandro e dal di lui padre DE MIZIO Enrico la
somma di € 2000per la concessione della lista di trasferimento ad altra
società e, state il rifiuto di questi ultimi, aver chiesto ed ottenuto
dalla società SPARTA VESPOLATE la somma € 600 per la concessione della
lista di trasferimento, a titolo temporaneo, del calciatore DE MIZIO
dalla società A.S.D. MARANO a tale ultima Società, nonché per aver tenuto
la medesima condotta in ordine al trasferimento del calciatore TAVELLA
Francesco dal MARANO al GALLIATE; il sig. LEONARDI per aver quanto meno
omesso di verificare l’autenticità delle sottoscrizioni dei genitori dei
calciatori TAVELLA e DI SCIORIO apposte sulle liste di trasferimento ad
essi relative. La società MARANO per responsabilità oggettiva nel
comportamento ascritto al proprio dirigente e al proprio segretario.
Il presente procedimento trae origine da una lettera inviata in data
2692007 al Presidente del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta
dal sig. Enrico DE MIZIO, padre del calciatore minorenne Alessandro DE
MIZIO, in cui ci si doleva di aver sottoscritto, nonostante le
assicurazioni ricevute sul carattere temporaneo del trasferimento dal
NOVARA CALCIO, un vincolo pluriennale per la A.S.D. MARANO. Il sig.
Enrico DE MIZIO riferiva altresì che, al termine della stagione, per
concedere il richiesto svincolo al proprio figlio, i dirigenti del MARANO
gli avrebbero richiesto una somma pari ad € 2000.
In esito alle indagini svolte dalla Procura Federale, che si estendevano
anche ai trasferimenti di altri giocatori del MARANO, mentre non emergeva
alcunché di illecito nel trasferimento del DE MIZIO dal NOVARA al MARANO,
si accertava che il giocatore medesimo era stato effettivamente ceduto a
titolo temporaneo alla società SPARTA VESPOLATE per € 600 e che
analoga condotta era stata tenuta nella cessione del giocatore TAVELLA
Francesco al GALLIATE. Si accertava, infine che le firme apposte sulle
liste di trasferimento dalle madri dei calciatori minorenni TAVELLA e DI
SCIORIO erano apocrife.
Nella seduta 16102009, avanti a questa Commissione sono comparsi l’avv.
Stefano PAPA in rappresentanza della Procura Federale, il sig. TAVELLA
Francesco accompagnato dal padre sig. TAVELLA Nicola, il sig. LEONARDI,
nelle loro rispettive qualità sopra specificate, il sig.. GIBBIN Alfredo
in qualità di Presidente della A.S.D. MARANO, nonché l’avv. Gianluigi
GARONE in qualità di difensore del MIGLIORINI del LEONARDI e della
Società MARANO
Preliminarmente, il Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva i
presenti della possibilità di definire il procedimento disciplinare a
norma dell’articolo 23 CGS (applicazione delle sanzioni su richiesta
delle parti).
Il solo TAVELLA dichiarava di aderire alla proposta formulata dal
Procuratore Federale. Veniva pertanto concordata tra le parti a carico
del sig. TAVELLA la sanzione della squalifica per mesi uno e giorni
dieci.
A carico degli altri incolpati, il Procuratore Federale, previa relazione
sui fatti chiedeva l’applicazione delle seguenti sanzioni: mesi sei di
inibizione per il LEONARDI, mesi sei di inibizione per il MIGLIORINI,
ammenda per € 900 per la società MARANO.
Il difensore dei tesserati e Società deferiti insisteva per l’audizione
dei testimoni indicati nella lista preventivamente depositata. La
Commissione Disciplinare ammetteva i testimoni rinviando la procedura
alla seduta del 301 9.
All’udienza indicata la procedura veniva ulteriormente differita al
giorno 132 9 in ragione dell’impedimento a presenziare documentato dal
sig. GIBBIN.
Nella seduta sopra indicata il testimone MASSARO Antonio, il MIGLIORINI,
il LEONARDI ed il GIBBIN rendevano dichiarazioni come da verbale.
All’esito il Procuratore Federale modificava le proprie conclusioni
unicamente in relazione alla posizione del MIGLIORINI, a carico del quale
chiedeva l’applicazione della sanzione di mesi nove di inibizione,
richiamando, nel resto quanto proposto nel corso della prima seduta.
La difesa contestava la ricostruzione dei fatti operata dalla Procura
evidenziando l’inesistenza di prove a carico del MIGLIORINI e chiedeva
che il dirigente fosse assolto da ogni addebito. Quanto al LEONARDI,
rilevava che la condotta del medesimo si è concretizzata in un omesso
controllo e, mutuando il concetto di causalità nei reati omissivi
previsto dall’art.40 del codice penale, sosteneva che non è previsto
nella normativa federale alcun dovere di effettuare quel tipo di
verifica, pertanto non sarebbe configurabile la violazione in
contestazione. In subordine chiedeva contenersi le eventuali sanzioni nei
minimi previsti dal C.G.S.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In riferimento alla posizione del TAVELLA, considerato l’accordo
intercorso tra le parti, ritenuto che non vi sono elementi atti ad
escludere la sussistenza della responsabilità del tesserato, valutata la
congruità della sanzione concordata, va deliberata l’applicazione della
sanzione proposta.
In relazione al MIGLIORINI al quale, va ricordato, viene addebitato di
aver richiesto denaro ai genitori dei tesserati DE MIZIO e TAVELLA in
cambio dello svincolo, appare provata la responsabilità solo in
riferimento al primo episodio.
Le accuse del sig. DE MIZIO Enrico già incluse nella lettera-esposto che
ha attivato il presente procedimento sono state precisate e
circostanziate in data 3112008 in sede di indagini:: “…Quando infine ho
chiesto cosa potevo fare per disporre di mio figlio, come meglio ritenevo
opportuno, il sig. MIGLIORINI dichiarava che, versando alla società
MARANO duemila euro, cifra che la suddetta società avrebbe versato al
NOVARA per l’acquisto del cartellino, avrebbe svincolato il ragazzo”
Ulteriori conferme del fatto sono ravvisabili nelle dichiarazioni del DI
SCIORIO Gianluca che riferisce di una telefonata intercorsa tra il
MIGLIORINI ed il proprio padre in cui veniva formulata analoga richiesta
(cfr verb. dich. 82 8) e nelle dichiarazioni dello stesso dirigente
incolpato che ammette di aver avuto rapporti solo con il del DE MIZIO.
Non è, pertanto, verosimile che il padre del calciatore si sia
determinato ad inviare un esposto alla Federazione inventandosi tutto
quanto e che un altro calciatore riferisca come avvenuto un episodio
analogo..
Viceversa, le contrastanti dichiarazioni rese dai TAVELLA (il giovane
calciatore sembrerebbe individuare nel MASSARO il latore della richiesta)
unitamente alla deposizione del MASSARO medesimo che, in quanto non
tesserato, non gode di attendibilità piena ma che comunque ha
esaustivamente chiarito il proprio ruolo di sponsor della società e, in
qualche modo, di intermediario tra il calciatore e il MARANO portano a
non ritenere provato il fatto.
Non è infatti verosimile che il MIGLIORINI di fronte a terze persone si
sia lasciato andare a richieste tanto esplicite ed inoltre, avuto
riguardo all’ambigua condotta tenuta dal calciatore in occasione della
firma da parte della madre della propria lista di trasferimento, va
riconosciuto che anche la condotta del calciatore e del padre del
medesimo non è esente da rilievi
In relazione al LEONARDI va affermata la responsabilità del segretario
incolpato per le violazioni contestate.
Si deve tuttavia osservare che è condivisibile,. quanto meno nelle
premesse, la chiara ed attenta impostazione difensiva.
Si è già detto della scarsa attendibilità delle dichiarazioni del TAVELLA
che sembrerebbe attribuire al segretario il ruolo di vero e proprio
istigatore della contraffazione. Viceversa, quanto riferito dal DI
SCIORIO non è incompatibile con la prassi normale dichiarata dal LEONARDI
alla Commissione Disciplinare.
E’ corretto quindi affermare che la condotta accertata, attesa la falsità
delle firme delle madri dei due calciatori, si è risolta in un omesso
controllo o, meglio, nell’omessa adozione di cautele atte a garantire
l’autenticità delle firme apposte sui documenti.
Mera condotta omissiva, dunque, che, come acutamente prospettato, anche
ai fini disciplinari assume rilevanza solo allorquando si traduce nella
violazione di un obbligo giuridico a tenere una condotta diversa.
Senonchè è di tutta evidenza che l’omissione descritta, in riferimento
alla corretta manifestazione di volontà di tesserati minorenni,
costituisce una grave negligenza. Il presente procedimento, soprattutto
avuto riguardo alla posizione del NOVARA CALCIO, è sintomatico di quali e
quante controversie possono verificarsi per equivoci sulla consapevolezza
della propria situazione e corretta manifestazione di volontà da parte
dei minori.
Per contro va riconosciuto che l’adozione di cautele atte a garantire la
regolarità di documenti rientra nell’ordinaria diligenza di chi forma ed
utilizza atti scritti.
Il dovere di diligenza nell’espletamento delle proprie mansioni, in
questo caso, di segretario va quindi considerato connaturato ai doveri di
lealtà correttezza e probità incombenti su tutti i tesserati a norma
dell’art. 1 C.G.S.
L’accertata responsabilità dei due dirigenti incolpati comporta la
responsabilità oggettiva della Società di appartenenza.
Passando al trattamento sanzionatorio, le considerazioni che precedono
inducono a contenere il giudizio di gravità dei fatti accertati e,
pertanto, si stima equo infliggere al MIGLIORINI la sanzione
dell’inibizione per mesi tre, al LEONARDI la sanzione dell’inibizione per
mesi due, ed alla società MARANO la sanzione dell’ammenda per € 500.
P. Q. M.
La Commissione Disciplinare
- applica, a norma dell’art.23 C.G.S., a carico del sig. TAVELLA
Francesco la sanzione della squalifica per mesi uno e giorni dieci.
- dichiara il sig. MIGLIORINI Giuseppe responsabile delle violazioni
ascritte, limitatamente all’episodio DE MIZIO, e per l’effetto
infligge all’incolpato la sanzione dell’inibizione per mesi tre;
- dichiara il sig. LEONARDI Remo responsabile delle violazioni
ascritte e, per l’effetto, infligge al medesimo la sanzione
dell’inibizione per mesi due
- dichiara la Società A.S.D. MARANO oggettivamente responsabile per
le condotte ascritte ai propri dirigenti e tesserati e, per
l’effetto, infligge alla medesima la sanzione dell’ammenda per €
500.
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Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
b) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori TAVELLA Francesco, calciatore, MIGLIORINI Giuseppe e LEONARDI Remo rispettivamente dirigente e segretario della società A.S.D. MARANO, e della società A.S.D. MARANO per rispondere rispettivamente il primo della violazione di cui all’art. 1 C.G.S. in via autonoma ed in relazione art. 39 comma 2 N.O.I.F e art. 10 C.G.S (già art. 8 C.G.S. ante 117).; il secondo della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. il terzo della violazione di cui all’art. 1 C.G.S. in via autonoma ed in relazione art. 39 comma 2 N.O.I.F e art. 10 C.G.S (già art. 8 C.G.S. ante 117); la Società della violazione di cui all’art. 4 comma 2 C.G.S."