COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Deferimento da parte della Procura Federale del sig. MANGIARACINA Ignazio, presidente della A.S.D. SUNESE, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 del C.G.S. in relazione all’art. 32 comma 1 e 7 del regolamento della LND, in relazione anche alle disposizioni emanate con C.U. n. 1 della LND, nonché della società A.S.D. SUNESE a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S. per le violazioni ascritte al suo presidente
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 02/04/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
b) Deferimento da parte della Procura Federale del
sig. MANGIARACINA Ignazio, presidente della A.S.D.
SUNESE, per rispondere delle violazioni di cui
all’art. 1 del C.G.S. in relazione all’art. 32 comma
1 e 7 del regolamento della LND, in relazione anche
alle disposizioni emanate con C.U. n. 1 della LND,
nonché della società A.S.D. SUNESE a titolo di
responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S. per
le violazioni ascritte al suo presidente
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 16.2.09 la Procura Federale deferiva al giudizio di codesta
Commissione, per avere contravvenuto ai principi di lealtà correttezza e
probità sportiva, il sig. MANGIARACINA Ignazio, presidente della società
ASD SUNESE, partecipante al Campionato Regionale di Eccellenza, per non
avere svolto attività giovanile mediante iscrizione di una propria
squadra ai Campionati Juniores; ha altresì deferito la ASD SUNESE a
titolo di responsabilità diretta per le violazioni addebitate al suo
presidente.
All’udienza del 27.3.09, avanti alla Commissione Disciplinare,
comparivano l’avv. Mario CARPENTERI in rappresentanza della Procura
Federale ed il sig. MANGIARACINA Ignazio, in proprio ed in qualità di
presidente della ASD SUNESE.
Preliminarmente, il Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva
l’incolpato della possibilità di definire il procedimento disciplinare a
norma dell’articolo 23 CGS (applicazione delle sanzioni su richiesta
delle parti).
Le parti presenti concordavano quindi l’applicazione delle seguenti
sanzioni::
- per il sig. MANGIARACINA giorni venti di inibizione;
- per la società SUNESE l’ammenda di € 3.300,00
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la richiesta formulata dal presidente della società ASD SUNESE di
definizione del procedimento a norma dell’art. 23 C.G.S..
Rilevato che non sussistono elementi atti ad escludere la sussistenza
delle violazioni addebitate alla Società incolpata ed al suo presidente.
Considerato che l’entità delle sanzioni proposte appare congrua.
P. Q. M.
La Commissione Disciplinare applica al signor MANGIARACINA Ignazio la
sanzione della inibizione per giorni venti ovverosia fino al 20 aprile
2009 ed alla società ASD SUNESE la sanzione dell’ammenda per € 3.300,00
(tremilatrecento 0).
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