COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 del 23/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori GODONE Luigi Presidente della società A.C. SCIOLZE, FARINELLI Remo, Presidente della società CERANO CALCIO OVEST TICINO, DI GIORGIO Mario, Presidente della società CALTIGNAGA, DEBENEDETTI Luigi, Presidente della società VAL BORBERA CALCIO, BORDONE Claudio, Presidente della Società MARENTINESE, BERRINO Piero Presidente della Società MONCALVO PIANETA SCOMMESSE e delle società SCIOLZE, CERANO CALCIO OVEST TICINO, CALTIGNAGA, VAL BORBERA CALCIO, MARENTINESE e MONCALVO PIANETA SCOMMESSE per rispondere rispettivamente i primi della violazione di cui all’art 1 C.G.S. in relazione agli artt. 32 commi 1 e 7 Regolamento LND come integrato dalle disposizioni del C.U. n.1 LND come richiamate al cap. A9 – punto 2 – lett. a), le Società della violazione di cui

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 del 23/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori GODONE Luigi Presidente della società A.C. SCIOLZE, FARINELLI Remo, Presidente della società CERANO CALCIO OVEST TICINO, DI GIORGIO Mario, Presidente della società CALTIGNAGA, DEBENEDETTI Luigi, Presidente della società VAL BORBERA CALCIO, BORDONE Claudio, Presidente della Società MARENTINESE, BERRINO Piero Presidente della Società MONCALVO PIANETA SCOMMESSE e delle società SCIOLZE, CERANO CALCIO OVEST TICINO, CALTIGNAGA, VAL BORBERA CALCIO, MARENTINESE e MONCALVO PIANETA SCOMMESSE per rispondere rispettivamente i primi della violazione di cui all’art 1 C.G.S. in relazione agli artt. 32 commi 1 e 7 Regolamento LND come integrato dalle disposizioni del C.U. n.1 LND come richiamate al cap. A9 - punto 2 - lett. a), le Società della violazione di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S. Con atto del 629 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione i Presidenti sopra nominativamente indicati per aver contravvenuto all’obbligo di svolgere attività giovanile con la propria squadra al Campionato Juniores Regionale o Provinciale nella stagione sportiva 2008-2009. Le Società per rispondere a titolo di responsabilità diretta per l’operato dei loro Presidenti Il presente procedimento trae origine da una segnalazione inviata al Presidente del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in cui si riferiva dell’inottemperanza di alcune società all’obbligo di iscrivere una squadra al campionato Juniores. Nel corso delle indagini si accertava che le società SCIOLZE, CERANO CALCIO OVEST TICINO, CALTIGNAGA, VAL BORBERA CALCIO, MARENTINESE e MONCALVO PIANETA SCOMMESSE partecipanti al campionato di Promozione hanno omesso, nella stagione in corso di svolgere attività giovanile. Nella seduta 1749, avanti a questa Commissione sono comparsi l’avv. Paolo PRONZATO in rappresentanza della Procura Federale i signori. Mario DI GIORGIO e Claudio BORDONE rispettivamente Presidenti delle società CALTIGNAGA e MARENTINESE. Preliminarmente, il Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva i presenti della possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell’articolo 23 CGS (applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti). Le parti, concordavano quindi l’applicazione della sanzione di giorni sette di inibizione a carico di ognuno dei signori. Mario DI GIORGIO e Claudio BORDONE e dell’ammenda per € 1.000,00 a carico della società CALTIGNAGA e della società MARENTINESE.. A carico di ognuno dei signori GODONE Luigi, FARINELLI Remo, DEBENEDETTI Pierluigi, e BERRINO Piero, il Procuratore Federale chiedeva l’applicazione della sanzione dell’inibizione per giorni dieci e a carico delle società SCIOLZE, CERANO CALCIO OVEST TICINO,, VAL BORBERA CALCIO e MONCALVO PIANETA SCOMMESSE la sanzione dell’ammenda per € 1.500,00. MOTIVI DELLA DECISIONE Per quanto attiene ai signori DI GIORGIO e BORDONE e alle società CALTIGNAGA e MARENTINESE, vista la richiesta, formulata dalle parti, di definizione del procedimento a norma dell’art. 23 C.G.S.. Rilevato che non sussistono elementi atti ad escludere la sussistenza della condotta ascritta ai Presidenti incolpati la responsabilità diretta delle Società deferite e considerata la congruità della sanzione concordata, la sanzione viene determinata secondo quanto concordato. Quanto alle restanti posizioni, la documentazione acquisita è pienamente probante in ordine alle condotte contestate ai Presidenti incolpati. Trattandosi di addebiti mossi a chi ha la rappresentanza della Società, quest’ultima ne risponde a titolo di responsabilità diretta. L’entità delle sanzioni richieste dalla Procura Federale appare congrua alla gravità dei fatti accertati e, pertanto appare equo provvedere in conformità P. Q. M. La Commissione Disciplinare, visto l’accordo intercorso tra le parti applica: - al sig. DI GIORGIO Mario, Presidente della società CALTIGNAGA la sanzione dell’inibizione per giorni sette ed alla società CALTIGNAGA l’ammenda per € 1.000,00 (mille0) - al sig. BORDONE Claudio, Presidente della società MARENTINESE, la sanzione dell’inibizione per giorni sette ed alla società MARENTINESE l’ammenda per € 1.000,00 (mille0) Dichiara i signori GODONE Luigi, FARINELLI Remo, DEBENEDETTI Pierluigi, e BERRINO Piero e le società SCIOLZE, CERANO CALCIO OVEST TICINO,, VAL BORBERA CALCIO e MONCALVO PIANETA SCOMMESSE responsabili delle violazioni loro rispettivamente ascritte e per l’effetto applica - al sig. GODONE Luigi Presidente della società A.C. SCIOLZE la sanzione dell’inibizione per giorni dieci ed alla società SCIOLZE l’ammenda per € 1.500,00 (millecinquecento0) - al sig. FARINELLI Remo, Presidente della società CERANO CALCIO OVEST TICINO la sanzione dell’inibizione per giorni dieci ed alla società CERANO CALCIO OVEST TICINO l’ammenda per € 1.500,00 (millecinquecento0) - al sig. DEBENEDETTI Luigi, Presidente della società VAL BORBERA CALCIO, la sanzione dell’inibizione per giorni dieci ed alla società VAL BORBERA CALCIO l’ammenda per € 1.500,00 (millecinquecento0) - BERRINO Piero Presidente della società MONCALVO PIANETA SCOMMESSE la sanzione dell’inibizione per giorni dieci ed alla società MONCALVO PIANETA SCOMMESSE l’ammenda per € 1.500,00(millecinquecento0)
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