COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 30/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale d) Reclamo proposto dalla Società RIVER MOSSO avverso le decisioni del Giudice sportivo in ordine alla gara RIVER MOSSO – MADONNA DI CAMPAGNA disputatasi il 05/04/09 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 30/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale d) Reclamo proposto dalla Società RIVER MOSSO avverso le decisioni del Giudice sportivo in ordine alla gara RIVER MOSSO – MADONNA DI CAMPAGNA disputatasi il 05/04/09 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria Con il reclamo in oggetto, inoltrato a mezzo raccomandata spedita il 22/04/09, la Società RIVER MOSSO contesta la squalifica fino al 30/06/2010 inflitta dal Giudice sportivo al proprio calciatore MAMBRINO Emanuel, perché, espulso dal campo per gravi offese nei confronti dell’arbitro, a fine gara, lo aspettava davanti allo spogliatoio spintonandolo e attingendolo con uno sputo sugli stinchi. Il ricorso intende, inoltre, richiedere una revisione del provvedimento disciplinare di squalifica fino all’11/05/09 inflitto al proprio allenatore SCARAMUZZO Antonio, perché, allontanato dal campo per comportamento scorretto nei confronti dell’arbitro, continuava nel suo atteggiamento anche al termine della gara. I suddetti provvedimenti, riportati sul C.U. n° 43 del 16/04/09, sono stati assunti dal giudice sportivo a seguito del referto redatto dall’arbitro che ha diretto la gara RIVER MOSSO – MADONNA DI CAMPAGNA, disputatasi il 05/04/09 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria. rilevato preliminarmente che il ricorso in oggetto risulta carente di una valida sottoscrizione da parte del legale rappresentante della Società; ritenuto che il suddetto mancato adempimento inficia in modo assoluto la validità dell’atto e, di conseguenza, preclude l’esame del merito; DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso in questione, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di € 130 che non risulta versata dalla Società RIVER MOSSO e, conseguentemente, CONFERMA 1. la squalifica fino all’11/05/09 inflitta dal Giudice sportivo all’allenatore SCARAMUZZO Antonio; 2. la squalifica fino al 30/06/2010 inflitta al calciatore MAMBRINO Emanuel.
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