COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 30/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Deferimento della Procura Federale nei confronti della signora MOSCIA Carlotta, calciatrice della società U.S.D. CARRARA 90, del sig. GIACOMETTI Luigi, Presidente della società U.S.D. CARRARA 90, dei signori SIMONE Lucia, TASSIN Massimo, CONSOLARO Patrizia, dirigenti della società U.S.D. CARRARA 90, nonché della società medesima, per rispondere della violazione degli artt. 31, co.1 e 34 co. 3 N.O.I.F. (anche in relazione all’art. 30 co.1 Statuto F.I.G.C.) nonché della violazione di cui agli artt. 1 co.1 C.G.S. e la società della violazione di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 30/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Deferimento della Procura Federale nei confronti della signora MOSCIA Carlotta, calciatrice della società U.S.D. CARRARA 90, del sig. GIACOMETTI Luigi, Presidente della società U.S.D. CARRARA 90, dei signori SIMONE Lucia, TASSIN Massimo, CONSOLARO Patrizia, dirigenti della società U.S.D. CARRARA 90, nonché della società medesima, per rispondere della violazione degli artt. 31, co.1 e 34 co. 3 N.O.I.F. (anche in relazione all’art. 30 co.1 Statuto F.I.G.C.) nonché della violazione di cui agli artt. 1 co.1 C.G.S. e la società della violazione di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S. Con atto del 12 marzo 2009 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione GIACOMETTI Luigi, SIMONE Lucia, TASSIN Massimo e CONSOLARO Patrizia, per avere consentito (e comunque non impedito) la partecipazione della calciatrice MOSCIA Carlotta a n. 20 gare del Campionato Femminile di serie D e della Coppa Piemonte nella stagione sportiva 2007/08 nonostante non avesse compiuto il 16° anno di età ed, al compimento del 14° anno, non avesse richiesto ed ottenuto la prevista autorizzazione da parte del Comitato Regionale territorialmente competente, la calciatrice MOSCIA Carlotta per aver disputato le gare in questione nelle condizioni di cui sopra e la società CARRARA 90 a titolo di responsabilità diretta per le violazioni addebitate ai propri dirigenti Nella seduta 24 aprile 2009, avanti questa Commissione è comparso l’avv. Maurizio GORIA, in rappresentanza della Procura Federale. Tutti i soggetti deferiti sono comparsi, la calciatrice MOSCIA Carlotta unitamente al genitore MOSCIA Rocco quale esercente la potestà genitoriale. Preliminarmente i deferiti GIACOMETTI Luigi, in proprio ed in rappresentanza della società CARRARA 90, SIMONE Lucia, TASSIN Massimo e CONSOLARO Patrizia aderivano alla proposta di applicazione della sanzione (c.d. patteggiamento) formulata dalla Procura Federale, già ridotta per il rito, nei seguenti termini: - per GIACOMETTI Luigi, mesi quattro di inibizione; - per SIMONE Lucia, TASSIN Massimo e CONSOLARO Patrizia, mesi sei di inibizione ciascuno; - per la società CARRARA 90, otto punti di penalizzazione e 650,00 euro di ammenda. All’esito della istruttoria, celebratasi esclusivamente nei confronti della calciatrice MOSCIA Carlotta, il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva per la medesima la squalifica per mesi tre. MOTIVI DELLA DECISIONE Trattasi di fatti incontrovertibili ammessi dalla stessa giocatrice, la quale però si è difesa sostenendo di non sapere che il limite di età era fissato a 16 anni atteso che a suo dire non le competono tali conoscenze: ciò che le viene richiesto è di impegnarsi con serietà nel gioco e durante gli allenamenti. Tale difesa, non solo non è verosimile, ma non è nemmeno decisiva ai fini che qui interessano. Anzitutto non è credibile che una ragazza di 14 anni (non una bambina) non si confronti per una stagione intera con le proprie compagne e non si domandi mai la ragione per cui è l’unica nata nel 1994; in secondo luogo l’ignoranza della legge non ne scusa la violazione (senza voler scomodare i principi generali del nostro ordinamento, sia sufficiente riflettere che tale difesa sarebbe un facile rifugio per chiunque incorra in attività illecite); infine non si condivide affatto il ragionamento della MOSCIA laddove sostiene che ciò che le compete attiene esclusivamente alla attività agonistica, è invece necessario che un giocatore/rice conosca molto bene le regole che disciplinano lo sport che pratica per evitare di incorrere in violazioni dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art.1 C.G.S che devono essere rispettati da tutti e governare la propria attività agonistica. Sul punto, pertanto, la Commissione auspica che la giocatrice MOSCIA Carlotta rifletta sulle proprie condotte e, anche alla luce della giovane età, dedichi un po’ del proprio tempo a studiare tali regole (anche al fine di evitare in incorrere in altre violazioni per scarsa conoscenza). La responsabilità, pertanto, è pacifica. La sanzione richiesta però dalla Procura Federale appare eccessiva in ragione della obiettiva gravità del fatto (ben più gravi sono i comportamenti imputati al Presidente ed ai dirigenti, e ben più rilevanti gli effetti di tali condotte), della giovane età della giocatrice e del suo comportamento processuale in occasione del quale si è lasciata andare ad pianto liberatore, inequivocabile sintomo di pentimento. Alla luce di quanto sopra appare congrua la sanzione della squalifica per un mese. P. Q. M. La Commissione Disciplinare applica su concorde richiesta delle parti le seguenti sanzioni: - a GIACOMETTI Luigi, mesi quattro di inibizione; - a SIMONE Lucia, TASSIN Massimo e CONSOLARO Patrizia, mesi sei di inibizione ciascuno; - alla società CARRARA 90, otto punti di penalizzazione e 650,00 euro di ammenda. Ritiene provata la responsabilità della calciatrice MOSCIA Carlotta per gli illeciti contestati e ne dispone la squalifica per mesi uno a partire dalla pubblicazione della presente delibera sul C.U.
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