COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 30/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori MOTTA Sergio, presidente della società VALSESIA CALCIO e della società medesima, BORDIGA Giuseppe, presidente della società QUARONESE e della società medesima, DI CAPRIO Ciro, presidente della società REAL VALDUGGIA e della società medesima, e SMANIOTTO Giulia, presidente della società SERRAVALLESE 1922 e della società medesima per rispondere, i presidenti, della violazione di cui agli artt. 1 co.1 C.G.S. in relazione all’art. 30 comma 1 regolamento L.N.D., e le società, della violazione di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 30/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori MOTTA Sergio, presidente della società VALSESIA CALCIO e della società medesima, BORDIGA Giuseppe, presidente della società QUARONESE e della società medesima, DI CAPRIO Ciro, presidente della società REAL VALDUGGIA e della società medesima, e SMANIOTTO Giulia, presidente della società SERRAVALLESE 1922 e della società medesima per rispondere, i presidenti, della violazione di cui agli artt. 1 co.1 C.G.S. in relazione all’art. 30 comma 1 regolamento L.N.D., e le società, della violazione di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S. Con atto del 24 febbraio 2009 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione i signori MOTTA Sergio, BORDIGA Giuseppe, DI CAPRIO Ciro e SMANIOTTO Giulia, per avere consentito la partecipazione delle proprie società ad un Torneo di Calcio categoria “Pulcini”, organizzato nel mese di giugno 2008 dal Gruppo Sportivo Valle Celio e disputato in località Celio, nonostante lo stesso non fosse stato preventivamente autorizzato dal alcun organismo federale e le società medesime a titolo di responsabilità diretta per le violazioni addebitate ai propri dirigenti Nella seduta 17 aprile 2009, avanti a questa Commissione è comparso l’avv. Paolo PRONZATO, in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno è comparso per le società deferite che hanno fatto pervenire memoria difensiva acquisita ritualmente agli atti in data 14 aprile 2009 All’esito della istruttoria il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva per ognuno dei presidente deferiti l’inibizione per giorni 30 e per ciascuna delle società l’ammenda di euro 600,00 MOTIVI DELLA DECISIONE Trattasi di fatti per nulla incontrovertibili, atteso che l’unico elemento di accusa è dato da una notizia giornalistica che però non è stata oggetto di accertamento alcuno da parte della Procura Federale. Agli atti vi è soltanto la fotocopia dell’articolo in cui si dà notizia del Torneo di calcio a 7 cat. Pulcini organizzato dal Gruppo Sportivo Valle Celio svoltosi con due semifinali e due finali tra le squadre Quaronese, Valduggia, Serravallese e Valsesia, di cui si riportano i risultati. L’articolo di giornale non può essere considerato a tutti gli effetti un vero e proprio elemento di prova di per sè sufficiente a fondare un accertamento di responsabilità, esso va invece più correttamente inquadrato nella categoria della “notitia criminis”. E’, quindi, idoneo a dare stimolo ad un procedimento disciplinare, ma insufficiente a portare alla affermazione di responsabilità ove non seguito da atti istruttori. Nel caso che qui ci occupa le allegazioni difensive, pertanto, non trovano alcuna smentita e consentono di escludere la responsabilità dei soggetti deferiti. Infatti essi, nel reclamare, la propria innocenza, precisano che si è trattato di una manifestazione sportiva locale organizzata dalla Pro Loco (impropriamente definita torneo) e destinata a tutti i bambini della scuole elementari di tale realtà territoriale in rappresentanza dei rispettivi paesi di appartenenza ai quali nominalmente sono riferibili anche le società deferite. I bambini, pur se per la maggior parte riconducibili alle società in questione, non hanno partecipato in rappresentanza delle società sportive, ma delle proprie località. P. Q. M. La Commissione Disciplinare ritiene non provata la responsabilità dei signori MOTTA Sergio, presidente della società VALSESIA CALCIO e della società medesima, BORDIGA Giuseppe, presidente della società QUARONESE e della società medesima, DI CAPRIO Ciro, presidente della società REAL VALDUGGIA e della società medesima, e SMANIOTTO Giulia, presidente della società SERRAVALLESE 1922 e della società medesima e dispone il loro proscioglimento.
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