COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 30/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale c) Reclamo della Società S.P.D. PAESANA VALLE PO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n.35 del 9 aprile 2009 della Delegazione Provinciale di Cuneo in riferimento alla gara S.P.D. PAESANA VALLE PO – COSTIGLIOLESE del 3 aprile 2009 valida per il Campionato di Seconda Categoria – Girone N

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 del 30/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale c) Reclamo della Società S.P.D. PAESANA VALLE PO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n.35 del 9 aprile 2009 della Delegazione Provinciale di Cuneo in riferimento alla gara S.P.D. PAESANA VALLE PO – COSTIGLIOLESE del 3 aprile 2009 valida per il Campionato di Seconda Categoria - Girone N La ricorrente con il reclamo in oggetto chiede la riduzione delle seguenti sanzioni inflitte dal G.S. ovvero: - inibizione al massaggiatore Bruno COSSALE sino al 31.10.2009; - inibizione al dirigente Franco Pischedda sino al 31.12.2009; - ammenda di euro 150,00 alla società ricorrente; - squalifica per otto gare al giocatore Paolo BOCCATO; - squalifica per cinque gare al giocatore Elia QUAGLIA; - squalifica per quattro gare al giocatore Michele GRANDE; Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento limitatamente alla eccessività di alcune delle sanzioni inflitte. Il rapporto arbitrale ed il suo supplemento sono circostanziati e precisi specie con riferimento alle condotte contestate al COSSALE ed al PISCHEDDA, meno precisi si rivelano relativamente alle responsabilità della società e dei giocatori. In particolare, con riferimento a questi ultimi, il G.S. ha inflitto sanzioni particolarmente gravi ancorché dagli atti di gara non sia possibile ricavare l’effettiva offensività di alcune delle condotte dei giocatori che, in ogni caso, sono stati puniti in maniera sproporzionata rispetto ad altri casi analoghi. Ciò premesso devono essere ridotte le sanzioni inflitte ai giocatori (a BOCCATO perché sroporzionata rispetto ad altri casi, a GRANDE perché eccessiva in ragione della condotta contestata, a QUAGLIA perché identica a quella inflitta all’avversario Cristiano FALCO resosi responsabile di un comportamento ben più grave) ed alla società perché eccessiva rispetto alle effettive manchevolezze registrate. P.Q.M. la Commissione Disciplinare dichiara di accogliere parzialmente il ricorso in oggetto e dispone nei seguenti termini: - ammenda di euro 100,00 alla società ricorrente; - squalifica per cinque gare al giocatore Paolo BOCCATO; - squalifica per quattro gare al giocatore Elia QUAGLIA; - squalifica per due gare al giocatore Michele GRANDE. Conferma nel resto. Nulla dispone in rodine alla tassa di reclamo
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