COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 10 del 03/10/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – RECLAMI Gara JUVENALIA – ATLETICO VIESTE del 15/ 9/ 2002
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 10 del 03/10/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - RECLAMI
Gara JUVENALIA - ATLETICO VIESTE del 15/ 9/ 2002
Esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che:
- la società G.S. ATLETICO VIESTE non ha allegato al proposto reclamo la prova dell'avvenuta comunicazione alla controparte delle dichiarazioni e dei motivi del reclamo stesso;
- la gara è stata sospesa al 25° minuto del 2° tempo per una generalerissa tra le due tifoserie, alla quale hanno partecipato i calciatori di entrambe le squadre, i quali hanno abbandonato il terreno di gioco per andare a difendere i propri sostenitori, circostanza questa che ha precluso ogni possibilità di prosecuzione della gara stessa;
DELIBERA
1) dichiararsi inammissibile, ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 9, del C.G.S. il reclamo proposto dalla società G.S. ATLETICO VIESTE,con addebito a suo carico della relativa tassa reclamo;
2) infliggersi alle società JUVENALIA FOGGIA e G.S. ATLETICO VIESTE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2 a sfavore di entrambe le società.