COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 11 DEL 10/10/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara VIRTUS TIGGIANO – CORSANESE del 6/10/ 2002

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 11 DEL 10/10/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara VIRTUS TIGGIANO - CORSANESE del 6/10/ 2002 Esaminati gli atti ufficiali; rilevato che - al 6° minuto del secondo tempo, il calciatore della soc. Pol. Virtus Tiggiano Sig. MARTELLA Luigi veniva espulso per comportamento gravemente irriguardoso nei confronti dell'arbitro; - dopo la notifica del provvedimento, lo stesso MARTELLA strattonava il direttore di gara, tirandolo violentemente per un polso e sottraendogli il cartellino rosso; - nonostante l'intervento dei giocatori avversari che cercavano di allontanarlo dal campo, il MARTELLA colpiva con un pugno al labbro superiore il direttore di gara, il quale perdeva i sensi per alcuni secondi; - successivamente l'arbitro veniva accompagnato dalle forze dell'ordine e da un dirigente della F.C. CORSANESE nello spogliatoio, ove, fortemente scosso ed a causa dell'intenso dolore causato dal colpo ricevuto,decideva di sospendere definitivamente la partita; - accompagnato dai carabinieri all'ospedale di Tricase il direttore di gara veniva sottoposto a visita neurologica e dimesso con la diagnosi di trauma al volto e la pronosi di gg. 5 di guarigione; tanto rilevato il GIUDICE SPORTIVO DELIBERA 1) di squalificare il calciatore della Pol. Virtus Tiggiano Sig. Martella Luigi sino al 8/10/2007 con proposta di preclusione definitiva; 2) di infliggere, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del C.G.S.,alla Soc. Pol Virtus Tiggiano la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 2 in favore della Soc. F.C. CORSANESE.
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