COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 11 DEL 10/10/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: JUVENALIA FG – G. S. ATLETICO VIESTE del 15 settembre 2002 (Reclamo del calciatore SERANO IVAN ,tesserato con la Juvenalia FG , squalificato per 5 giornate , in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a suo carico , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 8 in data 19 settembre 2002 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 11 DEL 10/10/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA
Gara: JUVENALIA FG - G. S. ATLETICO VIESTE del 15 settembre 2002 (Reclamo del calciatore SERANO IVAN ,tesserato con la Juvenalia FG , squalificato per 5 giornate , in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a suo carico , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 8 in data 19 settembre 2002 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- Letto il reclamo a margine citato;
- Ritenute parzialmente valide le ragioni addotte nel reclamo proposto dal calciatore SERANO IVAN;
- Considerato ,pertanto , di poter ridurre la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo;
- P.Q.M.
D E L I B E R A
- Ridurre a tre giornate la squalifica inflitta al calciatore SERANO IVAN e , per l'effetto, restituire la tassa reclamo versata di 52 euro.
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