COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 15 DEL 7/11/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – RECLAMI Gara PRO MOLFETTA CALCIO – VIRTUS SAMMARCO del 27/10/ 2002

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 15 DEL 7/11/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - RECLAMI Gara PRO MOLFETTA CALCIO - VIRTUS SAMMARCO del 27/10/ 2002 Esaminati gli atti ufficiali, rilevato che: - con preannuncio telegrafico del 28.10.2002, seguito da reclamo del 30.10.2002, la soc. Pol. Virtus Sammarco, con riferimento alla mancata presentazione della squadra in campo in occasione della gara PRO MOLFETTA - VIRTUS SAMMARCO del 27.10.2002, deduceva che tale mancata presentazione era stata causata da un guasto meccanico subito dal pullman che stava trasportando la squadra stessa a Molfetta; - conseguentemente, la soc. istante chiedeva l'applicazione della ipotesi della causa di forza maggiore, con conseguente ripetizione della partita; -a fondamento di quanto dichiarato la reclamante produceva una fattura di riparazione rilasciata da una auto officina di San Marco in Lamis, nonchè una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma di tale sig. Battista Antonio, autista del pullman; tanto rilevato questo Giudice Sportivo osserva che il reclamo proposto dalla soc. Pol. Virtus Sammarco deve essere dichiarato inammissibile poichè allo stesso non risulta allegata l'attestazione comprovante l'avvenuta sua spedizione alla Soc. Pro Molfetta, in palese violazione di quanto previsto dall'art. 29 comma 5 C.G.S. P.Q.M. DELIBERA 1) Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla soc. Pol. Virtus Sammarco, per violazione del disposto dell'art. 29 comma 5 C.G.S.; 2) visti ed applicati gli artt. 53 N.O.I.F. 12 comma 3 e 13 comma 1 C.G.S., rilevato che la soc. Pol. Virtus Sammarco non si è presentata sul terreno di gioco nei tempi regolamentari, comminarsi alla medesima società: - la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 2 - 0 in favore della Soc. Pro Molfetta; - la penalizzazione di 1 punto in classifica; - l'ammenda di Euro 52,00 per prima rinuncia, nonchè quella di Euro 155,00 quale indennizzo per mancato incasso; 3) addebitarsi la relativa tassa sul conto della reclamante.
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