COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 15 DEL 7/11/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: POL. VIRTUS TIGGIANO – F.C. CORSANESE del 6 ottobre 2002 (Reclamo della Pol. Virtus Tiggiano in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore MARTELLA LUIGI , squalificato fino all’8 ottobre 2007, con proposta di preclusione definitiva , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 11 in data 10 ottobre 2002 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 15 DEL 7/11/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA
Gara: POL. VIRTUS TIGGIANO - F.C. CORSANESE del 6 ottobre 2002 (Reclamo della Pol. Virtus Tiggiano in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore MARTELLA LUIGI , squalificato fino all'8 ottobre 2007, con proposta di preclusione definitiva , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 11 in data 10 ottobre 2002 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato;
Considerato che il suddetto calciatore ha tenuto nei confronti dell'arbitro comportamento gravemente violento ed irriguardoso, sottraendogli - tra l'altro - il cartellino rosso e strattonandolo violentemente;
Che , nonostante l'intervento dei calciatori della F.C. Corsanese , il Martella sferrava un pugno all'arbitro -ferendolo al labbro superiore - il quale perdeva i sensi e veniva accompagnato dalle forze dell'ordine negli spogliatoi con conseguente sospensione della gara;
Che infine , l'arbitro ,accompagnato dai carabinieri , si recava presso l'ospedale di Tricase , dove gli veniva riscontrato un trauma al volto;
Ritenuto , pertanto , di dover confermare la squalifica per cinque anni inflitta al calciatore MARTELLA LUIGI dal Primo Giudice , eliminando la proposta di preclusione definitiva
DELIBERA
Accogliere parzialmente il reclamo della Pol. Virtus Tiggiano , confermando la squalifica di cinque anni inflitta al calciatore Martella Luigi ed eliminando la proposta di preclusione definitiva , comminata dal Primo Giudice;
Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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