COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 17 del 14/11/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Seconda categoria – Reclami Gara I.T.C. NOBEL – AUSONIA TARANTO del 27/10/2002

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 17 del 14/11/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato di Seconda categoria - Reclami Gara I.T.C. NOBEL - AUSONIA TARANTO del 27/10/2002 Esaminati gli atti ufficiali; rilevato che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo, la soc. Pol. Ausonia Taranto proponeva ricorso avverso la regolarità dello svolgimento della gara in oggetto; in particolare, la reclamante eccepiva che la soc. A.S. I.T.C. Nobel aveva iniziato la gara schierando due soli calciatori appartenenti alla categoria Juniores, contravvenendo alla normativa vigente in materia di utilizzazione dei calciatori Juniores; pertanto, chiedeva comminarsi a carico della soc. I.T.C. Nobel Triggiano la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 2 in suo favore; osserva questo Giudice Sportivo che quanto dedotto dalla reclamante non trova alcuna conferma negli atti ufficiali. In particolare dall'esame della distinta dei calciatori della soc. I.T.C. Nobel Triggiano si evince inequivocabilmente che quest'ultima ha regolarmente iniziato la gara schierando 3 calciatori appartenenti allacategoria Juniores. Inoltre, a seguito di apposito supplemento reso dal direttore di gara, è emerso che quest'ultimo ha provveduto a correggere la distinta dei giocatori relativa alla soc. I.T.C. Nobel Triggiano, indicando l'esatta data di nascita del calciatore n. 8 Volpe Vito (06/04/1983);al contrario non ha potuto apportare analoga correzione sulla copia della distinta in possesso della società reclamante, a causa dell'ingiustificato rifiuto da parte della stessa. P.Q.M. DELIBERA 1) di rigettare il reclamo proposto dalla Soc. Ausonia Taranto, confermando il risultato di 4 - 2 in favore della soc. I.T.C. Nobel Triggiano conseguito sul campo; 2) di addebitare la relativa tassa reclamo sul conto della reclamante.
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