COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 17 del 14/11/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato Regionale Juniores – Reclami Gara LUCERA S.R.L. – AUDACE CERIGNOLA del 26/10/2002
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 17 del 14/11/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato Regionale Juniores - Reclami
Gara LUCERA S.R.L. - AUDACE CERIGNOLA del 26/10/2002
Esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo, la soc. LUCERA S.r.l. proponeva ricorso avverso la regolarità dello svolgimento della gara in oggetto;
-Premesso che il Comunicato Ufficiale n° 12 pagina 277, pubblicato dal Comitato Regionale Puglia in data 17-10-2002, impone l’utilizzo per l’intera gara di massimo 4 giocatori nati prima dell'1-1-1984 pena la perdita dell'incontro;
- che dall'esame degli atti ufficiali è emesso che la Società Audace Cerignola ha utilizzato n° 6 giocatori nati precedentemente all'1-1-84, contravvenendo alla suddetta previsione ed all'art 12 comma 5 CGS;
DELIBERA
-di comminare alla Società U.S. Audace Cerignola la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 2-0 in favore della Società U.S. Lucera s.r.l.