COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 18 del 21/11/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Promozione – Reclami Gara ACQUAVIVA – SAN SEVERO del 3/11/2002

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 18 del 21/11/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato di Promozione - Reclami Gara ACQUAVIVA - SAN SEVERO del 3/11/2002 IL GIUDICE SPORTIVO Letti gli atti ufficiali; Rilevato che la gara si è svolta in data 3/11/2002,e che il preannuncio di reclamo è stato tempestivamente inoltrato in data 4/11/02; verificato che i motivi di ricorso sono stati inoltrati al G.S. ed alla società A.C. Acquaviva con note raccomandate del 12/11/02 in violazione dell'art. 24 comma 5 C.G.S. che prevede la loro trasmissione entro il settimo giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara; Tanto premesso D E L I B E R A 1) di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dall'U.S. SAN SEVERO; 2) di confermare il risultato conseguito sul campo di 2 - 0 in favore dell'A.C. ACQUAVIVA; 3) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'U.S. SAN SEVERO.
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