COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 19 DEL 28/11/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – RECLAMI Gara ISCHIATARANTO – ATLETICO MOLA del 10/11/2002

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 19 DEL 28/11/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - RECLAMI Gara ISCHIATARANTO - ATLETICO MOLA del 10/11/2002 Esaminati gli atti ufficiali, rilevato che - con preannuncio telegrafico del 11.11.2002 seguito da tempestivo e rituale reclamo del 13.11.2002 la soc. Ischiataranto proponeva ricorso avverso la regolarità dello svolgimento della gara Ischiataranto -Atletico Mola del 10.11.2002; - a motivo del reclamo, la soc. istante deduceva che l'arbitro aveva provveduto alla consegna della copia della distinta dei calciatori della soc. Atletico Mola al termine del primo tempo, anzichè prima dell'inizio della gara, nonostante espresse richieste fatte in tal senso, dal dirigente accompagnatore, nonchè Presidente della squadra ospitante, Sig. Creti Daniele, in un primo momento alle 14,20 ed in un secondo alle ore 14,30, entrambe all'interno dello spogliatoio; - essendo state, pertanto, violate, secondo la reclamante, le norme di cui all'art. 61 comma 2 N.O.I.F., nonchè l'art. 3 comma 2 delle Regole del giuoco calcio, la soc. Ischiataranto chiedeva dichiararsi l'irregolarità della gara in oggetto e la ripetizione della stessa ai sensi dell'art. 12 comma 4 lettera c C.G.S.; - con supplemento reso in data 26.11.2002,l'arbitro della partita precisava che la richiesta della consegna della distinta era stata a lui formulata dal dirigente accompagnatore, in un primo momento quando l'arbitro non era ancora in possesso della suddetta distinta, ed in un secondo momento quando si accingeva ad entrare in campo con le due squadre. In quest'ultimo caso, il direttore di gara, per motivi di tempo e di opportunità chiedeva espressamente al Sig. Creti di consegnargli la distinta nell'intervallo tra il primo ed il secondo tempo. A tale richiesta, il presidente della ricorrente non sollevava alcuna obiezione; - l'arbitro provvedeva a consegnare la distinta, così come concordato al termine del primo tempo della gara; tanto premesso, osserva questo G.S.che il reclamo in oggetto non è meritevole di accoglimento in quanto non risulta applicabile la norma di cui all'art. 61, comma 2 delle N.O.I.F.. Infatti, tale disposizione prevede espressamente che la mancata osservanza, da parte dell'arbitro, dell'adempimento ivi previsto costituisce motivo di reclamo solo quando il direttore di gara abbia omesso di provvedervi, benchè "tempestivamente sollecitato". Nel caso di specie, la richiesta avanzata dalla società è stata formulata in un primo tempo quando l'arbitro non era in possesso della distinta, ed in un secondo tempo quando stava per entrare in campo con le due squadre, sicchè nessuna irregolarità può essere riscontrata nella fattispecie in oggetto. P.Q.M. DELIBERA 1) di rigettare il reclamo proposto dalla soc. Ischiataranto, addebitando la relativa tassa sul conto della reclamante; 2) di omologare il risultato conseguito sul campo di 0-2 in favore della soc. Atletico Mola.
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