COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 19 DEL 28/11/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – RECLAMI Gara GINOSA – FIBAL PULSANO 2000 del 16/11/2002

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 19 DEL 28/11/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES - RECLAMI Gara GINOSA - FIBAL PULSANO 2000 del 16/11/2002 Letti gli atti ufficiali; Rilevato che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo la AS Fibal Pulsano 2000 chiedeva l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara per 2-0 in danno della AS Ginosa; Rilevato che la Società A.S. GINOSA schierava 4 giocatori "fuori quota" nati dal 1° gennaio 1982; -che nel corso del secondo tempo entrava in campo il Sig. Posa Michele nato il 28-02-1983; -che pertanto la Società A.S. GINOSA ha violato la disposizione di cui al punto 3. 2. 1 del Comunicato Ufficiale n° 12 del 17-10-2002 -visto ed applicato L'art. 12 comma 5 del CGS; DELIBERA di comminare alla Società A.S GINOSA la sanzione sportiva della perdia della gara con il punteggio di 0-2 in favore della Società Fibal Pusano 2000.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it