COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 19 DEL 28/11/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: G. S. STELLA DEL COLLE COLLEPASSO – ATL. NARDO’ del 3 novembre 2002 (Reclamo del G.S. Stella del Colle Collepasso avverso il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 15 in data 7 novembre 2002 del Comitato Regionale Puglia per la posizione irregolare del calciatore RIZZO STEFANO, nato il 19 dicembre 1986).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 19 DEL 28/11/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: G. S. STELLA DEL COLLE COLLEPASSO - ATL. NARDO' del 3 novembre 2002 (Reclamo del G.S. Stella del Colle Collepasso avverso il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 15 in data 7 novembre 2002 del Comitato Regionale Puglia per la posizione irregolare del calciatore RIZZO STEFANO, nato il 19 dicembre 1986). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Considerato che il calciatore RIZZO STEFANO ,nato il 19 dicembre 1986 , dell' A. S. Atl. Nardò ha partecipato alla gara in epigrafe ,pur non avendone titolo , poiché sprovvisto dell'attestato di maturità agonistica rilasciato dal Comitato Regionale; Ritenuto , pertanto , di dover accogliere il reclamo proposto e conseguentemente applicare la sanzione prevista a carico dell' Atl. Nardò, ai sensi dell'art . 7 comma 5 lettera c) C. G. S., P.Q.M. DELIBERA Accogliere il reclamo del G.S. Stella del Colle Collepasso e, per l'effetto, infliggere all' A. S. Atl. Nardò la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 2- 0 a favore della reclamante; Non addebitare la tassa stante l'accoglimento del reclamo.
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