COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 20 del 5/12/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Seconda categoria – Reclami Gara PESCHICI – REAL S.GIOVANNI del 17/11/2002

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 20 del 5/12/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato di Seconda categoria - Reclami Gara PESCHICI - REAL S.GIOVANNI del 17/11/2002 Esaminati gli atti ufficiali ; premesso che: - con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo la soc. Real San Giovanni proponeva ricorso avverso la regolarità della gara indicata in oggetto, deducendo che la soc. A.S. Peschici, che aveva iniziato la gara con n. 4 calciatori appartenenti alla categoria Juniores, al 13° minuto del 2° tempo schierava in campo 2 soli calciatori Juniores, avendo provveduto a sostituire il calciatore n. 11 Vecera Michele, nato il 29/01/1986,con il calciatore n. 16 Caputo Rocco, nato il 18/06/1982,e, successivamente, il calciatore Del Duca Roberto, nato il 22/05/1983,con il calciatore n. 14 Bocale Antonio, nato il 18/03/1973; - in virtù di quanto esposto, chiedeva l'attribuzione della vittoria della partita ai sensi dell'art. 7 comma 5 C.G.S.; - con controdeduzioni del 27/11/2002 la soc. A.S. Peschici chiedeva il rigetto del reclamo proposto, deducendo che nella gara in oggetto si era verificato uno scambio di numeri di maglia, sicchè il calciatore schierato dall'inizio con la maglia n. 10 doveva intendersi il sig. Caputo Rocco, mentre il calciatore n. 16 (subentrato) doveva intendersi il sig. Del Duca Roberto (calciatore Juniores); - con supplemento reso in data 03/12/2002, l'arbitro della partita confermava integralmente le sostituzioni effettuate dalla soc. Peschici così come riportate nel suo referto di gara, precisando inoltre di avere identificato, prima dell'inizio della partita,il calciatore n. 10 della soc. Peschici come il sig. Del Duca Roberto e il calciatore n. 16 della medesima soc. come il sig. Caputo Rocco; - pertanto, dall'esame degli atti ufficiali e dal supplemento reso da l'arbitro è emerso che la soc. A.S. Peschici dal 13° sino al 18° minuto del 2° tempo ha utilizzato due soli calciatori appartenenti alla categoria "Juniores", contravvenendo alle disposizioni di cui al Com. Uff. 4 dell'1/8/2002 del C.R.P. (che impongono l'utilizzazione per l'intera gara di almeno 1 calciatore nato dal 1° gennaio 1984 in poi ed almeno 2 nati dal 1° gennaio 1983 in poi) ed in violazione delle norme di cui all'art. 12 comma 5 C.G.S. ed artt 34 e 34 bis delle N.O.I.F.; tanto premesso DELIBERA di comminare alla soc. A.S Peschici la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 2 in favore della soc. Real San Giovanni, disponendo di non addebitarsi la tassa reclamo stante l'accoglimento dello stesso.
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