COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 20 del 5/12/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Promozione Gara RUFFANO CALCIO – S.VITO del 1/12/2002

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 20 del 5/12/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato di Promozione Gara RUFFANO CALCIO - S.VITO del 1/12/2002 IL GIUDICE SPORTIVO Letti i referti della terna arbitrale; Rilevato che al 12' del secondo tempo, mentre l'arbitro era intento a colloquiare con un assistente in ordine ad un provvedimento disciplinare da adottare, un tifoso del Ruffano si è affacciato dalla tribuna e con una lunga mazza ha colpito il direttore di gara alla testa; che l'arbitro è stato portato negli spogliatoi dove gli sono state prestate le cure del caso; che conseguentemente la gara è stata sospesa; che il direttore di gara ha riportato un trauma cranico guaribile in giorni quattro come si evince dalla certificazione rilasciata dall'ospedale di Casarano; Tanto premesso D E L I B E R A di infliggere alla società A.S. RUFFANO CALCIO la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 2 in favore dell'U.S.SAN VITO; previo addebito della responsabilità oggettiva all'A.S. RUFFANO CALCIO di comminare alla medesima società la sanzione sportiva della penalizzazione di TRE punti in classifica.
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