COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 12/12/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Seconda categoria – Reclami Gara VIRTUS SAMMARCO . – PRO CARAPELLE del 1/12/2002

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 12/12/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato di Seconda categoria - Reclami Gara VIRTUS SAMMARCO . - PRO CARAPELLE del 1/12/2002 Esaminati gli atti ufficiali; rilevato che: 1) con preannuncio a mezzo fax del 2/12/2002, seguito da tempestivo reclamo la soc. Carapelle proponeva ricorso avverso la regolarità dello svolgimento della gara in oggetto; 2) in particolare, la reclamante deduceva che la partita stessa non si era svolta in condizioni regolari, in quanto il terreno di gioco era da considerarsi impraticabile per le numerose pozzanghere d'acqua; inoltre, i calciatori della Virtus Sammarco avevano manifestato atteggiamenti scorretti fallosi e minacciosi nei confronti dei tesserati della Pro Carapelle; a seguito di tali comportamenti i dirigenti della stessa società reclamante erano stati costretti a far intervenire i carabinieri e l'arbitro aveva sospeso la partita; pertanto, chiedeva l'attribuzione in suo favore di 3 punti in classifica per partita vinta, ovvero la ripetizione della stessa in campo neutro; 3) le deduzioni svolte dalla reclamante non trovano alcun riscontro negli atti ufficiali ed in particolare nel referto di gara redatto dall'arbitro, dal quale si evince, al contrario, che la partita in oggetto si è svolta in condizioni di assoluta regolarita; tanto rilevato DELIBERA -di rigettare il reclamo proposto dalla soc. Pro Carapelle addebitando sul conto della ricorrente la relativa tassa; - per l'effetto, di confermare il risultato conseguito sul campo di 1 - 0 in favore della soc. Virtus Sammarco.
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