COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 12/12/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: GIOVENTU’ CALCIO SANTERAMO – FIBAL PULSANO del 10 novembre 2002 (Reclamo della Gioventù Calcio Santeramo in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del dirigente , sig FIORENTINO ERASMO , inibito fino al 31 gennaio 2003 , e del calciatore DI NARDO BRUNO , squalificato per 5 gare , di cui alla delibera riportata sul Com Uff n 17 in data 14 novembre 2002 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 21 del 12/12/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA
Gara: GIOVENTU' CALCIO SANTERAMO - FIBAL PULSANO del 10 novembre 2002 (Reclamo della Gioventù Calcio Santeramo in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del dirigente , sig FIORENTINO ERASMO , inibito fino al 31 gennaio 2003 , e del calciatore DI NARDO BRUNO , squalificato per 5 gare , di cui alla delibera riportata sul Com Uff n 17 in data 14 novembre 2002 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato;
Udito il rappresentante della ricorrente;
Considerato che il comportamento tenuto nei confronti del direttore di gara dal dirigente , sig Fiorentino Erasmo , non consente alcuna riduzione dell'inibizione inflitta dal Primo Giudice;
Ritenuto che il calciatore Di Nardo Bruno rivolgeva solo frasi irreguardose nei confronti dell'arbitro, al quale tirava la maglietta senza conseguenze , per cui è possibile addivenire ad una lieve riduzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo ;
P . Q . M . DELIBERA
Confermare l'inibizione inflitta al dirigente , sig Fiorentino Erasmo;
Ridurre a 4 (quattro) giornate la squalifica inflitta al calciatore Di Nardo Bruno e , per l'effetto , non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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