COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 12/12/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE Gara : GIOVENTU’ CALCIO SANTERAMO – A . S . C. CASAMASSIMA del 2 novembre 2002 (Reclamo dell’A . S . C . Casamassima in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori VERROCA LORENZO , squalificato fino al 2 febbraio 2003 , e COPPI FRANCESCO , squalificato fino al 3gennaio 2003 , di cui alla delibera riportata sul Com Uff n 15 in data 7 novembre 2002 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 21 del 12/12/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE
Gara : GIOVENTU' CALCIO SANTERAMO - A . S . C. CASAMASSIMA del 2 novembre 2002 (Reclamo dell'A . S . C . Casamassima in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori VERROCA LORENZO , squalificato fino al 2 febbraio 2003 , e COPPI FRANCESCO , squalificato fino al 3gennaio 2003 , di cui alla delibera riportata sul Com Uff n 15 in data 7 novembre 2002 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato;
Udito il rappresentante della ricorrente;
Considerato che , in relazione ai fatti occorsi , può accedersi ad un lieve ridimensionamento delle squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo ai calciatori Verroca Lorenzo e Coppi Francesco
DELIBERA
Ridurre la squalifica inflitta al calciatore Verroca Lorenzo al 17 gennaio 2003;
Ridurre la squalifica inflitta al calciatore Coppi Francesco al 16 dicembre 2002;
Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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