COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 22 del 19/12/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Promozione Gara AUDACE CERIGNOLA – ATLETICO ANDRIA del 1/12/ 2002

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 22 del 19/12/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato di Promozione Gara AUDACE CERIGNOLA - ATLETICO ANDRIA del 1/12/ 2002 IL GIUDICE SPORTIVO, Visto il comunicato ufficiale n° 20 del 5/12/02 nell'ambito del quale è stata disposta ai sensi dell'art.2 comma 2 C.G.S. la squalifica fino al 30/6/03 del tesserato BUCCOLIERI Raffaele (U.S. AUDACE CERIGNOLA); Vista la comunicazione a firma del presidente della società con la quale è stato indicato nel Signor FORTE Luigi, massaggiatore della squadra, il responsabile del gesto che ha dato luogo alla sanzione comminata al capitano della squadra; Vista la dichiarazione confessoria sottoscritta dall'interessato ed allegata alla nota summenzionata; Tanto premesso D E L I B E R A 1) di revocare con effetto immediato la squalifica inflitta al tesserato BUCCOLIERI raffaele (U.S. AUDACE CERIGNOLA) 2) di inibire fino al 30/06/03 il Signor FORTE Luigi, massaggiatore dell'U.S. AUDACE CERIGNOLA.
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