COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 22 del 19/12/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA – COMITATO PROVINCIALE di FOGGIA Gara: ATLETICO MELENDUGNO – U . S . L . MARIANO SCORRANO del 27 ottobre 2002 (Reclamo dell’ A. S. Atletico Melendugno in opposizione alla delibera del Giudice Sportivo riportata sul Com . Uff n. 13 in data 7 novembre 2002 del Comitato Provinciale di Lecce per la punizione sportiva della perdita della gara).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 22 del 19/12/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA - COMITATO PROVINCIALE di FOGGIA Gara: ATLETICO MELENDUGNO - U . S . L . MARIANO SCORRANO del 27 ottobre 2002 (Reclamo dell' A. S. Atletico Melendugno in opposizione alla delibera del Giudice Sportivo riportata sul Com . Uff n. 13 in data 7 novembre 2002 del Comitato Provinciale di Lecce per la punizione sportiva della perdita della gara). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Udito il rappresentante della ricorrente; Letti i supplementi di referto resi dall'arbitro sia al Giudice Sportivo che a questa Commissione Disciplinare; Accertato che il direttore di gara ha omesso di identificare il calciatore con la maglia n. 17 dell'Atletico Melendugno , entrato in campo in sostituzione del calciatore con il numero 7(Deriu Alex) al 32° del secondo tempo , violando la regola n. 3 delle Regole di gioco del calcio; Che detto calciatore con la maglia numero 17 non era stato indicato in distinta e quindi non riconosciuto dall'arbitro prima dell'inizio della gara; Ritenuto , pertanto , che la gara è stata viziata per le motivazioni innanzi esposte; P. Q. M. D E L I B E R A Accogliere il reclamo proposto dall'A. S. Atletico Melendugno ed annullare la decisione del Giudice Sportivo; Disporre la ripetizione della gara in epigrafe, demandando al Comitato Provinciale di Lecce ogni decisione in merito alla disputa della gara stessa; Restituire la tassa versata dall'Atletico Melendugno atteso l'accoglimento del reclamo.
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