COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 22 del 19/12/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara : A . S . RUFFANO CALCIO – SAN VITO dell’1 dicembre 2002 (Reclamo dell’ A . S.Ruffano Calcio in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per la penalizzazione di tre punti in classifica di cui alla delibera riportata sul Com Uff n 20 in data 5 dicembre 2002 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 22 del 19/12/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di PROMOZIONE
Gara : A . S . RUFFANO CALCIO - SAN VITO dell'1 dicembre 2002 (Reclamo dell' A . S.Ruffano Calcio in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per la penalizzazione di tre punti in classifica di cui alla delibera riportata sul Com Uff n 20 in data 5 dicembre 2002 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato;
Rilevato che quanto verificatosi sul terreno di gioco è da attribuirsi ad un solo tifoso e che le conseguenze subite dall'arbitro non sono state gravi;
Che la Società , nel corso del presente campionato ed in quello precedente non è stata mai punita per intemperanze del proprio pubblico;
Che , pertanto , si può addivenire ad un ridimensionamento della punizione inflitta dal Primo Giudice;
P Q M D E L I B E R A
Ridurre ad 1 (un) punto la penalizzazione comminata all'A . S . Ruffano Calcio ed infliggere un'ammenda di euro 400 , 00;
Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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