COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 23 del 02/01/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE Gara : U.S. LUCERA – A.C. BARLETTA del 14 dicembre 2002 (Reclamo dell’A.C. Barletta in opposizione al Provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore ORSOLA GIOVANNI, squalificato per due gare , di cui alla delibera riportata sul Com Uff n 22 in data 19 dicembre 2002 del Comitato Regionale Puglia ).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 23 del 02/01/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE
Gara : U.S. LUCERA - A.C. BARLETTA del 14 dicembre 2002 (Reclamo dell’A.C. Barletta in opposizione al Provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore ORSOLA GIOVANNI, squalificato per due gare , di cui alla delibera riportata sul Com Uff n 22 in data 19 dicembre 2002 del Comitato Regionale Puglia ).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato ;
Considerato che l’A.C. BARLETTA reclama avverso la squalifica inflitta al calciatore ORSOLA GIOVANNI per due giornate , cosi come riportato sul Com. Uff. n. 22 del 19 dicembre 2002 del Comitato Regionale Puglia ;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 41 comma 3 lett. a) C G S.non è impugnabile in alcuna sede la squalifica per due giornate inflitta ad un calciatore;
Si precisa, inoltre, che i Comunicati Ufficiali, a norma dell’art. 17 comma 11 C.G.S., si intendono conosciuti alla data di pubblicazione degli stessi (nel caso specifico il Com. Uffn. 22 del 19 dicembre 2002);
P.Q.M. DELIBERA
Dichiarare inammissibile il reclamo proposto dall’A C Barletta e, per l'effetto , addebitare la tassa a carico della reclamante.
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