COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 23 del 02/01/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: A.C. BARLETTA – U.S. LUCERA dell’1 dicembre 2002 (Reclamo dell’A.C. Barletta in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per la penalizzazione di un punto in classifica di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 20 in data 5 dicembre 2002 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 23 del 02/01/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di PROMOZIONE
Gara: A.C. BARLETTA - U.S. LUCERA dell'1 dicembre 2002 (Reclamo dell'A.C. Barletta in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per la penalizzazione di un punto in classifica di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 20 in data 5 dicembre 2002 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato;
Considerato che così come specificato dal direttore di gara ,sebbene vi sia stato il lancio di qualche pigna e pietra nei confronti dei calciatori avversari , nessuno è stato colpito;
Tenuto conto che è possibile addivenire alla variazione della sanzione inflitta dal Primo Giudice, modificando la penalizzazione di un punto in classifica in un'ammenda di maggior consistenza rispetto alle precedenti sanzioni a carico della reclamante per fatti analoghi;
P.Q.M.
DELIBERA
Accogliere parzialmente il ricorso dell'A.C. Barletta ,permutando la penalizzazione di un punto in classifica in un'ammenda di euro 700,00;
Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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