COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 25 del 16/01/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo – CAMPIONATO Seconda categoria – Reclami GARA DEL 05/01/2003 ATLETICO VIESTE – REAL CORATO

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 25 del 16/01/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo - CAMPIONATO Seconda categoria - Reclami GARA DEL 05/01/2003 ATLETICO VIESTE - REAL CORATO Esaminati gli atti ufficiali; rilevato che: - con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo, la società Real Corato proponeva ricorso avverso il risultato della gara in oggetto, chiedendo l'assegnazione della vittoria a tavolino in suo favore poiché al 18° del secondo tempo, lo scoppio di un petardo lanciato sul terreno di gioco dai tifosi della squadra locale aveva provocato un grave infortunio al sig. Mazzilli Miguel, portiere della società reclamante, che dopo alcuni minuti era stato sostituito; - il reclamo in questione non risulta sottoscritto dal presidente e/o dal legale rappresentante p.t. della società Real Corato; inoltre allo stesso non risulta allegata la ricevuta comprovante l'avvenuta sua spedizione alla società Atletico Vieste; tanto esposto, visti ed applicati gli artt. 29 e ss. e 42, comma 1, C.G.S. DELIBERA 1) di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Real Corato, addebitando la relativa tassa sul conto della reclamante; 2) di confermare il risultato conseguito sul campo di 4 - 0 in favore della società Atletico Vieste.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it