COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 26 del 23/01/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: A. S. BISCEGLIE 1913 – U. S. SAN GIOVANNI ROTONDO CALCIO del 5 gennaio 2003(Reclamo dell’U. S. San Giovanni Rotondo Calcio in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico dell’allenatore , sig MIMMO MICHELE , squalificato fino all’8 febbraio 2003 , di cui alla delibera riportata sul Com Uff n 24 in data 9 gennaio 2003 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 26 del 23/01/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di PROMOZIONE
Gara: A. S. BISCEGLIE 1913 - U. S. SAN GIOVANNI ROTONDO CALCIO del 5 gennaio 2003(Reclamo dell'U. S. San Giovanni Rotondo Calcio in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico dell'allenatore , sig MIMMO MICHELE , squalificato fino all'8 febbraio 2003 , di cui alla delibera riportata sul Com Uff n 24 in data 9 gennaio 2003 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato;
Considerato che la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo all'allenatore , sig MIMMO MICHELE , sino all'8 febbraio 2003 è inferiore ad un mese;
Che , ai sensi dell' art 41 comma 3 lett. b) C. G. S. non sono impugnabili ,in alcuna sede ,ed immediatamente esecutive le squalifiche comminate ai tecnici e ai massaggiatori;
Ritenuto , pertanto , di dover dichiarare inammissibile il reclamo di cui trattasi
P. Q. M.
D E L I B E R A
Dichiarare inammissibile il reclamo proposto dall'U. S. San Giovanni Rotondo Calcio e , per l'effetto , addebitare la tassa sul conto della reclamante.
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