COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 27 del 30/01/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Seconda categoria – Reclami Gara AUSONIA TARANTO – ATLETICO CALCIO MOTTOLA del 19/ 1/ 2003

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 27 del 30/01/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato di Seconda categoria - Reclami Gara AUSONIA TARANTO - ATLETICO CALCIO MOTTOLA del 19/ 1/ 2003 Esaminati gli atti ufficiali, rilevato che: - con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo, la soc. Pol. Ausonia Taranto proponeva ricorso avverso la gara in oggetto, deducendo che alla gara stessa avevano partecipato, nelle fila della soc.Atletico Calcio Mottola, 2 calciatori nati nel 1986, privi del prescritto attestato di maturità agonistica; - pertanto chiedeva l'assegnazione della vittoria della partita in suo favore ai sensi dell'art. 34 delle N.O.I.F.; tutto ciò premesso, questo G.S. osserva quanto segue: Il reclamo proposto dalla soc. Pol. Ausonia Taranto deve essere rigettato, in quanto del tutto infondato. Infatti in virtù delle prescrizioni riportate sul C.U. n. 1 del Comitato Regionale Puglia del 2/7/2002 "Alle gare del Campionato di 2° Categoria....... possono partecipare........... tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stag. sport. 2002/2003 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.". A sua volta, tale disposizione normativa prevede che i calciatori che abbiano compiuto il 15° anno di età possono partecipare alle attività agonistiche organizzate dalle Leghe, previo rilascio,da parte del C.R.competente del certificato di idoneità agonistica. Pertanto è evidente che, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, i calciatori della soc. Atletico Calcio Mottola DONVITO Marco(28/8/1986) e RIZZO Domenico (18/03/1986) potevano regolarmente prendere parte alla gara in oggetto,avendo anagraficamente compiuto il 16° anno di età. Per tali motivi DELIBERA 1) di rigettare il reclamo proposto dalla soc. Pol. Ausonia Taranto, addebitando la relativa tassa sul conto della reclamante; 2) di confermare il risultato conseguito sul campo di 2 - 3 in favore della soc. Atletico Calcio Mottola.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it