COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 27 del 30/01/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE Gara: TRICASE CALCIO – U.S. PRO ITALIA GALATINA del 14 dicembre 2002(Reclamo della Società Tricase Calcio avverso la punizione sportiva della perdita della gara di cui alla delibera del Giudice Sportivo riportata sul Com. Uff.n. 24 in data 9 gennaio 2003 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 27 del 30/01/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE
Gara: TRICASE CALCIO - U.S. PRO ITALIA GALATINA del 14 dicembre 2002(Reclamo della Società Tricase Calcio avverso la punizione sportiva della perdita della gara di cui alla delibera del Giudice Sportivo riportata sul Com. Uff.n. 24 in data 9 gennaio 2003 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato;
Rilevato che ,a norma dell'art 12 comma 6 lettera a) C.G.S.,non comporta la punizione sportiva della perdita della gara per la Società che utilizza giovani di serie al disotto del limite di età stabilito
(anni 15 come previsto dall'art. 34 numero 3 delle NOIF),ma la sanzione dell'ammonizione o dell'ammenda a carico della Società,dell'inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale e della squalifica a carico dei calciatori;
Accertato che alla gara in epigrafe indicata ha partecipato in posizione irregolare il calciatore MORCIANO DANIELE, nato il 17 aprile 1988;
Per tali motivi D E L I B E R A
Accogliere il reclamo proposto dalla Società Tricase Calcio ed annullare la decisione del Giudice Sportivo ,ripristinando il risultato di 2 - 2 conseguito sul terreno di gioco;
Comminare l'ammenda di euro 52 a carico della Società Tricase Calcio;
Infliggere l'inibizione al dirigente accompagnatore ufficiale della Società Tricase Calcio ,sig. SANTORO VITO ANTONIO, fino al 30 aprile 2003;
Squalificare il calciatore MORCIANO DANIELE fino al 30 aprile 2003;
Non addebitare la tassa sul conto della Società reclamante ,stante l'accoglimento del reclamo.
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