COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 28 del 06/02/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – RECLAMI Gara TRICASE CALCIO S.R.L. – GALLIPOLI del 11/ 1/ 2003

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 28 del 06/02/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES - RECLAMI Gara TRICASE CALCIO S.R.L. - GALLIPOLI del 11/ 1/ 2003 Esaminali gli atti ufficiali; Letto il supplemento di referto arbitrale ; Rilevato che la gara è stata sospesa al 31° del secondo tempo per gravi intemperanze del pubblico locale e che la Soc. GALLIPOLI , successivamente invitata dall'arbitro non ha inteso riprendere la gara, ritenendo che nella circostanza continuasse a sussistere il pericolo di incolumità per i calciatori, che aveva determinato la sospensione della gara ; Preso atto che effettivamente non si erano verificati fatti o circostanze tali da garantire che la gara potesse essere ripresa regolarmente senza pericolo e che, comunque, non era presente nessuna forza pubblica al momento in cui il direttore di gara invitava a riprendere la gara e successivamente decretava la fine della partita ; In presenza di fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici e che hanno , però, influenzato la regolarità dello svolgimento della gara; DELIBERA 1)-di ordinare la ripetizione della gara TRICASE C.-A.C. GALLIPOLI ai sensi dell'art. 12 comma 4 CGS; 2)- di comminare alla Soc. TRICASE CALCIO l'ammenda di euro 413,00 di cui euro 52,00 per Forza d'ordine sostitutiva insufficiente, euro 103,00 per intemperanza del pubblico ed euro 258,00 per invasione di campo da parte di due sostenitori che aggredivano i giocatori della squadra ospitata; 3)-Di comminare al Dirigente BUCCARELLA GIUSEPPE ed al Massaggiatore GRASSETTI LUIGI dell'A.C. GALLIPOLI l'inibizione fino al 04-03-2003; 4)-di non addebitare alcuna tassa sul conto della Società GALLIPOLI. 5)- di demandare al C.R.P. l'adozione dei provvedimenti di sua competenza in ordine alla ripetizione della gara .
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