COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 28 del 06/02/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA – COMITATO PROVINCIALE di FOGGIA Gara: A. C. MARGHERITA SPORT – U.S. SAN MATTEO CERIGNOLA del 5 gennaio 2003 (Reclamo dell’U. S. San Matteo Cerignola in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara e per la squalifica del calciatore DE SANTIS FERDINANDO , squalificato per un anno , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 17 in data 8 gennaio 2003 del Comitato Provinciale di Foggia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 28 del 06/02/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA - COMITATO PROVINCIALE di FOGGIA
Gara: A. C. MARGHERITA SPORT - U.S. SAN MATTEO CERIGNOLA del 5 gennaio 2003 (Reclamo dell'U. S. San Matteo Cerignola in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara e per la squalifica del calciatore DE SANTIS FERDINANDO , squalificato per un anno , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 17 in data 8 gennaio 2003 del Comitato Provinciale di Foggia).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato;
Si osserva preliminarmente che non risulta trasmessa alla controparte copia del reclamo ,come prescritto dall' art 29 comma 5 C. G. S. , per cui l'inosservanza della formalità , di cui al comma 5, costituisce motivo di inammissibilità del reclamo, limitatamente alla richiesta dell'annullamento della punizione sportiva della perdita della gara;
Per quanto concerne ,invece, la richiesta riduzione della squalifica inflitta al calciatore DE SANTIS FERDINANDO, si ritiene che il provvedimento disciplinare adottato dal Primo Giudice sia equo in relazione ai fatti occorsi;
P.Q.M.
D E L I B E R A
Dichiarare inammissibile il reclamo proposto dall'U. S. San Matteo di Cerignola relativamente all'annullamento della punizione sportiva della perdita della gara;
Respingere il reclamo per la parte relativa alla squalifica inflitta al calciatore De Santis Ferdinando;
Addebitare la tassa sul conto della reclamante.
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