COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 30 del 20/02/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Seconda categoria Gara BORGO PACE – STELLA AZZURRA BRINDISI del 16/ 2/ 2003
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 30 del 20/02/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato di Seconda categoria
Gara BORGO PACE - STELLA AZZURRA BRINDISI del 16/ 2/ 2003
Esaminati gli atti ufficiali;
Rilevato che:
- al 21° minuto del 1° tempo il calciatore Morciano Francesco della A.S. Borgo Pace colpiva con un violentissimo pugno in pieno volto il giocatore Bianchino Francesco della A.S. Stella Azzurra Brindisi, facendo gli perdere i sensi e continuando a colpirlo con calci e pugni anche quando era steso a terra;
- in conseguenza di tanto entravano sul terreno di gioco tutti i componenti di entrambe le panchine, che davano luogo ad una rissa generale;
- tra di essi l'arbitro identificava i calciatori CAPILLI SALVATORE dell'A.S. STELLA AZZURRA e LEUCCI VITO dell'A.S. BORGO PACE;
- pertanto l'arbitro al 22° minuto del secondo tempo, constatata l'impossibilità di ripristinare l'ordine ed in assenza dei presupposti per il proseguo dell'incontro, decretava la sospensione definitiva dello
stesso.
- nel contempo alcuni tifosi locali tentavano di sfondare il cancello di accesso agli spogliatoi e di invadere il terreno di gioco;
- all'atto dell'ingresso nel suo spogliatoio l'arbitro constatava che il citato calciatore LEUCCI VITO reiterava il suo atteggiamento minaccioso nei confronti dei calciatori avversari, tentando di entrare negli spogliatoi della squadra ospite, senza riuscirvi per l'intervento dei suoi compagni di squadra;
tanto premesso
DELIBERA
1) di squalificare il calciatore MORCIANO FRANCESCO (Borgo Pace) sino al 18/2/2008, CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE DEFINITIVA;
2) di squalificare il calciatore LEUCCI VITO per n. 4 giornate;
3) di squalificare il calciatore CAPILLI SALVATORE per n. 3 giornate;
4) di comminare alla Società BORGO PACE l'ammenda di Euro 52,00 per tentativo di invasione da parte di alcuni tifosi;
5) di inibire il Sig. MORELLI UMBERTO, della soc. Borgo Pace, in qualità di componente del Servizio d'Ordine Sostitutivo sino al 18/05/2003 stante il suo comportamento di mancata assistenza all'arbitro;
6) di comminare a carico di entrambe le società la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 2-0.