COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 31 DEL 27/02/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE Gara: TRICASE CALCIO – A.C. GALLIPOLI dell’11 gennaio 2003 (Reclamo dell’ A. C. Gallipoli in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei tesserati, sigg. BUCCARELLA GIUSEPPE e GRASSETTI LUIGI , inibiti fino al 4 marzo 2003 ,e per la disposta ripetizione della gara, di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 28 in data 6 febbraio 2003 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 31 DEL 27/02/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE Gara: TRICASE CALCIO - A.C. GALLIPOLI dell'11 gennaio 2003 (Reclamo dell' A. C. Gallipoli in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei tesserati, sigg. BUCCARELLA GIUSEPPE e GRASSETTI LUIGI , inibiti fino al 4 marzo 2003 ,e per la disposta ripetizione della gara, di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 28 in data 6 febbraio 2003 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Sentito l'arbitro ,che ha reso supplemento di referto; Considerato ,preliminarmente, che la richiesta concernente la revoca dell'inibizione inflitta al dirigente ,sig. BUCCARELLA GIUSEPPE , e al massaggiatore ,sig. GRASSETTI LUIGI , non è accoglibile , a norma dell' art. 41 n. 3 lett. b) C. G. S .,poiché inferiore ad un mese; Per quanto concerne ,invece , la richiesta di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 2 a danno della Società Tricase Calcio , si osserva che ,come confermato dall'arbitro nei referti resi al Giudice Sportivo ed a questa Commissione Disciplinare ,la gara risulta essere stata temporaneamente sospesa al 31° minuto del secondo tempo per intemperanze del pubblico e non definitivamente ,come sostenuto dalla reclamante; Che l'arbitro ha dichiarato di non aver mai detto ai due capitani di aver sospeso definitivamente la gara, avendo notificato soltanto la sospensione temporanea della stessa; Che, successivamente, l'arbitro invitava le due squadre a riprendere il gioco ,ma mentre la squadra del Tricase Calcio rientrava in campo per proseguire la gara , i calciatori dell'A.C. Gallipoli si rifiutavano di riprenderla , assumendo che - a loro dire - la gara era stata definitivamente sospesa al 31° minuto del secondo tempo; Pertanto questa Commissione Disciplinare ritiene immotivato il rifiuto a riprendere la gara; Visti ed applicati gli art. 12 comma 4 lett a) del C .G .S. e 53 n. 2 delle NOIF ; P.Q.M. D E L I B E R A Dichiarare inammissibile il ricorso per la parte concernente le inibizioni , inferiori ad un mese, inflitte ai tesserati BUCCARELLA GIUSEPPE e GRASSETTI LUIGI; Respingere il reclamo per la parte concernente la richiesta della punizione sportiva della perdita della gara a danno della Società Tricase Calcio; Revocare la decisione del Giudice Sportivo riguardante la ripetizione della gara ,confermando il risultato di 3 - 0 acquisito sul campo a favore della Società Tricase Calcio; Comminare all' A. C. Gallipoli la penalizzazione di un punto in classifica; Addebitare la relativa tassa sul conto dell' A. C. Gallipoli.
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