COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 32 del 06/03/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Seconda categoria – Reclami Gara ISCHIATARANTO – ATLETICO CALCIO MOTTOLA del 23/ 2/ 2003
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 32 del 06/03/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato di Seconda categoria - Reclami
Gara ISCHIATARANTO - ATLETICO CALCIO MOTTOLA del 23/ 2/ 2003
Esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che:
con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo, la soc. Atletico Calcio Mottola proponeva ricorso avverso la regolarità della gara in oggetto;
in particolare, la reclamante deduceva che la soc. A.S. Ischiataranto aveva violato le prescrizioni di cui al C.U. n. 4 del 1° agosto 2002 del C.R.P.in materia di utilizzazione di calciatori Juniores, poichè, iniziata la gara con n. 3 calciatori appartenenti alla categoria Juniores, al 25° minuto del secondo tempo aveva sostituito il calciatore Orlando Rocco (12.03.1984) con il calciatore Zingarelli Alessandro (06.11.1980);
pertanto chiedeva, ai sensi dell'art. 12 comma 5 del C.G.S.,l'attribuzione della vittoria della partita in suo favore.
Tanto premesso questo Giudice osserva quanto segue:
il reclamo proposto dalla soc. Atletico Calcio Mottola è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Infatti la soc. Ischiataranto non ha affatto violato le disposizioni previste dal C.U. n. 4 del 01.08.2002 del C.R.P. relative alla utilizzazione dei calciatori Juniores. In particolare, a seguito di precisazione resa dalla medesima società nonchè di controllo effettuato presso l'Ufficio Tesseramenti del C.R.P., è emerso che il calciatore Castellano Cosimo, subentrato al 25° minuto del 2° tempo al calciatore Peluso Francesco ed erroneamente indicato in distinta come nato il 14.03.1982 è in realtà nato il 14.03.1983.
Pertanto
DELIBERA
1) rigettarsi il reclamo proposto dalla soc. Atletico Calcio Mottola;
2) non addebitarsi la tassa reclamo stante l'errata compilazione della distinta da parte della società Ischiataranto;
3) Comminarsi a carico della medesima società Ischiataranto l'ammenda di Euro 26,00 per errata compilazione della distinta di gara.
4) Confermarsi il risultato conseguito sul campo di 3-3.
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