COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 32 del 06/03/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA – COMITATO PROVINCIALE di FOGGIA Gara: A. S. IRIUM SPORTING RODI GARG. – ARCOBALENO CAGNANO VARANO del 18 gennaio 2003 (Reclamo dell’ A. S. Irium Sporting Rodi Garg. in opposizione al provvedimento adottato dal Giudice Sportivo per la ripetizione della gara di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 20 in data 29 gennaio 2003 del Comitato Provinciale di Foggia ).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 32 del 06/03/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA - COMITATO PROVINCIALE di FOGGIA Gara: A. S. IRIUM SPORTING RODI GARG. - ARCOBALENO CAGNANO VARANO del 18 gennaio 2003 (Reclamo dell' A. S. Irium Sporting Rodi Garg. in opposizione al provvedimento adottato dal Giudice Sportivo per la ripetizione della gara di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 20 in data 29 gennaio 2003 del Comitato Provinciale di Foggia ). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Udito il rappresentante della ricorrente; Si osserva che le motivazioni addotte dalla reclamante ,in via preliminare, possono essere condivise, poiché come prescritto dalle vigenti norme del C. G. S. , non risulta inviato all' A. S. Irium Sporting di Rodi Garganico copia del reclamo proposto al Giudice Sportivo da parte della Società Arcobaleno di Cagnano Varano; Considerato che l'inosservanza di tale formalità avrebbe dovuto essere motivo di inammissibilità del reclamo da parte del Giudice Sportivo; Ritenuto, pertanto, di annullare il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul Com. Uff. n. 20 del 29 gennaio 2003 e conseguentemente comminare la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 2 - 0 a favore dell' Irium Sporting di Rodi Garganico ,poiché nel referto l'arbitro dichiara che la Società Arcobaleno si presentava in campo alle 15,18 " senza indossare la divisa di gioco e senza aver compilato le distinte"; P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere il reclamo proposto dall' A. S. Irium Sporting di Rodi Garganico ,annullando la decisione del Giudice Sportivo concernente la ripetizione della gara; Comminare la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 2 a 0 a danno della Società Arcobaleno di Cagnano Varano; Non addebitare la tassa stante l'accoglimento del reclamo:
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it