COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 32 del 06/03/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE Gara: STELLA JONICA S.G.J. – A. S. FIBAL PULSANO 2000 del 15 febbraio 2003 (Reclamo dell’ A. S. Fibal Pulsano 2000 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del dirigente ANDOLFATTO ANDREA , dei calciatori ATTOLINO COSIMO , FRASCELLA GAETANO e SPINELLI COSIMO e della Società per l’ammenda di euro 155 , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 30 in data 20 febbraio 2003 del Comitato Regionale Puglia)

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 32 del 06/03/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE Gara: STELLA JONICA S.G.J. - A. S. FIBAL PULSANO 2000 del 15 febbraio 2003 (Reclamo dell' A. S. Fibal Pulsano 2000 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del dirigente ANDOLFATTO ANDREA , dei calciatori ATTOLINO COSIMO , FRASCELLA GAETANO e SPINELLI COSIMO e della Società per l'ammenda di euro 155 , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 30 in data 20 febbraio 2003 del Comitato Regionale Puglia) Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato, Premesso che , ai sensi dell'art. 41 comma 3 lett. a e b)C. G. S. , non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti disciplinari di due giornate di squalifica a carico di calciatori e fino ad un mese per i dirigenti; Considerato che si può addivenire ad una lieve riduzione della sanzione inflitta al calciatore Attolino Cosimo, mentre va confermata la sanzione pecuniaria per i fatti occorsi a fine partita; P.Q.M. D E L I B E R A Ridurre a tre giornate la squalifica inflitta al calciatore Attolino Cosimo , confermando nel resto le impugnate decisioni; Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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