COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 34 del 20/03/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara VIRTUS SAMMARCO – NUOVA U.S. PIETRA del 16/ 3/ 2003

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 34 del 20/03/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara VIRTUS SAMMARCO - NUOVA U.S. PIETRA del 16/ 3/ 2003 Esaminati gli atti ufficiali; rilevato che la soc. Virtus Sammarco non si presentava sul terreno di gioco nei tempi regolamentari, per cui l'arbitro non dava inizio alla gara; visti ed applicati gli artt. 53 delle N.O.I.F., 12 comma 3 e 13 comma 1 del C.G.S. DELIBERA 1) di comminare alla soc. Virtus Sammarco la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 2 in favore della soc. Nuova U.S. Pietra; 2) di comminare alla soc. Virtus Sammarco la penalizzazione di un punto in classifica; 3) di comminare alla soc. Virtus Sammarco l'ammenda di Euro 155,00 per terza rinuncia. 4) di demandare al C.R.P. per quanto di sua competenza.
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