COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 34 del 20/03/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: A. S. BORGO PACE -A. S. STELLA AZZURRA BR del 16 febbraio 2003 (Reclami dell’ A S Borgo Pace e dell’ A S Stella Azzurra Br in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico delle due Società di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 30 in data 20 febbraio 2003 del Comitato Regionale Puglia)
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 34 del 20/03/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA
Gara: A. S. BORGO PACE -A. S. STELLA AZZURRA BR del 16 febbraio 2003 (Reclami dell' A S Borgo Pace e dell' A S Stella Azzurra Br in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico delle due Società di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 30 in data 20 febbraio 2003 del Comitato Regionale Puglia)
Esaminati gli atti ufficiali;
Letti i reclami a margine citati;
Premesso che si rende necessario per connessione unificare l'esame dei ricorsi presentati dall' A. S. Stella Azzurra Br e A. S. Borgo Pace;
Sentito il rappresentante dell' A. S. Stella Azzurra BR;
Rilevata l'assenza del legale rappresentante dell' A. S. Borgo Pace , benchè regolarmente invitato;
Questa Commissione ritiene di dover confermare quanto disposto dal Primo Giudice(modificando in minima parte la punizione inflitta al calciatore Morciano Francesco),precisando che alla rissa hanno partecipato i calciatori di entrambe le squadre, oltre ai componenti delle due panchine;
Che la rissa deve essere stata molto violenta ,tanto che l'arbitro riferisce che , all'uscita dal suo spogliatoio ,notava la presenza di un'autoambulanza che prestava le dovute cure sanitarie ai calciatori colpiti;
Considerato che la CAF ha fissato il principio che " una volta accertato il verificarsi di una rissa in campo , è del tutto inutile stabilire quale squadra abbia data ad essa origine : infatti se l'interruzione anticipata della gara ha avuto causa non già in un semplice diverbio tra giocatori ,ma in una vera e propria rissa , la responsabilità di questa va individuata nel fatto di avervi partecipato, non già solo nell'averla provocata";
P.Q..M. D E L I B E R A
Respingere le richieste proposte dalle Società reclamanti A. S. Borgo Pace e A.S. Stella Azzurra Br tendenti ad ottenere il risultato di 2-0 a proprio favore, ovvero la ripetizione della gara;
Respingere le richieste dell' A. S. Borgo Pace per la riduzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore LEUCCI VITO , dell'inibizione inflitta al dirigente ,sig. MORELLI UMBERTO nonché dell'ammenda di euro 52,00 ,ad eccezione della squalifica comminata al calciatore MORCIANO FRANCESCO , che viene ridotta al 15 febbraio 2007;
Respingere la richiesta dell' A. S. Stella Azzurra Br per la riduzione della squalifica inflitta al calciatore CAPPILLI SALVATORE;
Addebitare la tassa sul conto dell' A. S. Stella Azzurra Br;
Non addebitare la tassa sul conto dell' A. S. Borgo Pace stante il parziale accoglimento del reclamo.
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