COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 34 del 20/03/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: A.S. JUVENALIA – POL. GIOVINAZZO del 9 febbraio 2003(Reclamo dell’ A. S. Juvenalia in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per rammenda di euro 400 , per le inibizioni inflitte ai dirigenti, sigg. TRISORIO MATTEO e IACOVACCI MARIO ,e per le squalifiche comminate all’allenatore ,sig. TRISORIO GIUSEPPE, e ai calciatori COCCO ANTONIO.FALEO GIAMPAOLO, VERDE ANTONIO e DALMASSON FRANCESCO di cui alla delibera riportata sul Com Uff. n. 29 in data 13 febbraio 2003 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 34 del 20/03/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: A.S. JUVENALIA - POL. GIOVINAZZO del 9 febbraio 2003(Reclamo dell' A. S. Juvenalia in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per rammenda di euro 400 , per le inibizioni inflitte ai dirigenti, sigg. TRISORIO MATTEO e IACOVACCI MARIO ,e per le squalifiche comminate all'allenatore ,sig. TRISORIO GIUSEPPE, e ai calciatori COCCO ANTONIO.FALEO GIAMPAOLO, VERDE ANTONIO e DALMASSON FRANCESCO di cui alla delibera riportata sul Com Uff. n. 29 in data 13 febbraio 2003 del Comitato Regionale Puglia). Considerato che può accedersi soltanto ad un ridimensionamento della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo ai calciatori COCCO ANTONIO e FALEO GIAMPAOLO; Che , invece ,vanno confermati i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei calciatori VERDE ANTONIO e DALMASSON FRANCESCO ,del dirigente ,sig. IACOVACCI MARIO , nonché dell'ammenda a carico della Società reclamante; Che, peraltro, si ritiene di dover elevare ,in relazione ai fatti occorsi, l'inibizione inflitta al dirigente sig. TRISORIO MATTEO; Ritenuto , infine , che la richiesta riduzione della squalifica dell'allenatore , sig. TRISORIO GIUSEPPE , non può essere presa in esame , perché inferiore ad un mese ,a norma dell' art. 41 comma 3 lett. b) CGS; P.Q.M. DELIBERA Accogliere il reclamo limitatamente alle squalifiche inflitte ai calciatori COCCO ANTONIO e FALEO GIAMPAOLO .riducendole all'l 1 febbraio 2005; Elevare al 28 aprile 2004 l'inibizione inflitta al dirigente , sig. TRISORIO MATTEO; Confermare ,nel resto le impugnate decisioni relative ai calciatori VERDE ANTONIO e DALMASSON FRANCESCO , al dirigente ,sig. IACOVACCI MARIO , nonché l'ammenda a carico della reclamante; Dichiarare inammissibile la richiesta riduzione dell'inibizione a carico dell'allenatore ,sig. TRISORIO GIUSEPPE , perché inferiore ad un mese, a norma dell' art 41 comma 3 lett. b) CGS; Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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