COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°33 del 13/03/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Promozione – reclami Gara S.GIOVANNI ROTONDO CALCIO – ACQUAVIVA del 2/ 3/ 2003

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°33 del 13/03/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato di Promozione - reclami Gara S.GIOVANNI ROTONDO CALCIO - ACQUAVIVA del 2/ 3/ 2003 IL GIUDICE SPORTIVO Letti i referti della Terna arbitrale e del Commissario di campo; Rilevato che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo l'A.C. Acquaviva chiedeva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 12 C.G.S. ritenendo che i comportamenti tenuti dai tifosi dell'U.S. San Giovanni Rotondo avessero dapprima compromesso gravemente il sereno impegno dei tesserati della squadra e successivamente avessero gravemente danneggiato il potenziale atletico della squadra poichè un’atleta presente in panchina, a seguito dello scoppio di un petardo era stato costretto a ricorrere alle cure del locale nosocomio; · inoltre aggiungeva erroneamente che per tali episodi la società avversaria era stata sanzionata con l'ammenda di euro 200 che, invece, come si evince chiaramente dal C.U. n° 32 a che dal referto di un assistente si rileva che i tifosi locali hanno ripetutamente lanciato in campo petardi senza conseguenze e che a fine gara i medesimi sostenitori avevano lanciato all'indirizzo della panchina ospite una bottiglia di spumante che urtava contro la medesima senza provocare danni a cose o persone; · che l'altro assistente riferiva che tifosi dell'Acquaviva lanciavano in campo tre pietre di modeste dimensioni che lo sfioravano senza colpirlo; · che al 38^del secondo tempo esplodeva un petardo a sette - otto metri della panchina del San Giovanni Rotondo che provocava un malessere al tesserato BATTISTA Michele che ivi sedeva perchè era stato sostituito già al 16^del secondo tempo ed era pertanto inutilizzabile e potenzialmente ininfluente rispetto al prosieguo della gara; · che il commissario di campo ha peraltro attestato che l'assistente dell'arbitro era vicinissimo alla panchina al momento del fatto e non aveva avvertito alcun malore; Tanto premesso questo Giudice Sportivo ritiene che le intemperanze delle rispettive tifoserie non abbiano potuto compromettere gravemente la serenità dei componenti delle due squadre e che lo scoppio del petardo avvenuto al 38^del secondo tempo non abbia affatto danneggiato il potenziale atletico della reclamante poichè, a prescindere dalle reali conseguenze dello scoppio sul tesserato Battista, quest'ultimo non poteva essere schierato in campo neppure potenzialmente. Per questi motivi D E L I B E R A 1) di rigettare il reclamo proposto dall'A.C. ACQUAVIVA e, per l'effetto, di addebitare la relativa tassa sul conto della società; 2) di infliggere alla società U.S. SAN GIOVANNI ROTONDO l'ammenda di euro 400 per le intemperanze dei propri tifosi indicati in premessa; 3) di infliggere alla società A.C. ACQUAVIVA l'ammenda di euro 250 per le intemperanze dei propri tifosi descritte in premessa; 4) di confermare il risultato conseguito sul campo di 1 - 0 in favore dell'U.S. SAN GIOVANNI ROTONDO.
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