COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°33 del 13/03/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: POL. ARPIFOGGIA – F.C. NUOVA DAUNIA del 16 febbraio 2003 (Reclamo della Pol. Arpifoggia in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore COGNETTI ANTONIO , squalificato fino al 18 febbraio 2004 ,di cui alla delibera riportata sul Com Uff. n 30 in data 20 febbraio 2003 del Comitato Regionale Puglia)

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°33 del 13/03/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: POL. ARPIFOGGIA - F.C. NUOVA DAUNIA del 16 febbraio 2003 (Reclamo della Pol. Arpifoggia in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore COGNETTI ANTONIO , squalificato fino al 18 febbraio 2004 ,di cui alla delibera riportata sul Com Uff. n 30 in data 20 febbraio 2003 del Comitato Regionale Puglia) Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Col reclamo presentato a questa Commissione la Società reclamante segnala che a colpire l'arbitro , a fine gara , con uno schiaffo alla nuca ,è stato il calciatore TESTA LUIGI; Che allo stesso reclamo veniva allegata la dichiarazione del suddetto calciatore attestante la sua responsabilità per l'atto compiuto ; Che da accertamenti effettuati presso l'Ufficio Tesseramenti la firma posta in calce alla dichiarazione è risultata autentica ; Che non è possibile aderire alla richiesta presentata dalla reclamante relativa ad un'eventuale riduzione della squalifica inflitta dal Primo Giudice al calciatore-capitano Cognetti Antonio in considerazione della gravità del fatto compiuto dal calciatore Testa Luigi; Che , pertanto , si reputa necessario revocare ,con decorrenza immediata ,la squalifica inflitta al capitano Cognetti Antonio a norma dell' art. 2 comma 2 CGS. e comminare uguale sanzione a carico del calciatore Testa Luigi; P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere il reclamo presentato dalla Pol. Arpifoggia e, per l'effetto, revocare la squalifica inflitta al calciatore COGNETTI ANTONIO e squalificare fino al 18 febbraio 2004 il calciatore TESTA LUIGI della Società Pol. Arpifoggia; Non addebitare la tassa stante l'accoglimento del reclamo.
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